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Un vademecum per analizzare le attività lavorative che la legge definisce rischiose
Si chiama “Guida all’assicurazione” ed è un testo che l’Inail propone quale vademecum per la conoscenza dell’assicurazione e l’analisi delle attività lavorative che la legge definisce rischiose, oltre a ricordare la figura del datore di lavoro, sia pubblico che privato, tenuto a stipulare l’assicurazione ed a versare i relativi premi, ed elenca i lavoratori tutelati.
Con la definizione di attività lavorative rischiose si intendono quelle che la normativa ha diviso in: attività svolte mediante l’utilizzo di macchine, apparecchi o impianti e attività che, per loro natura, esprimono un elevato grado di pericolosità anche se svolte senza l’utilizzo di macchine, apparecchi ed impianti. Tutte queste attività sono tassativamente indicate in specifici elenchi.
La guida è stata realizzata di concerto tra la Direzione centrale pianificazione e comunicazione e la Direzione centrale rapporto assicurativo dell’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, che gestisce l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
La guida, si articola in cinque sezioni: una prima racchiude le informazioni generali per poter comprendere il fondamento giuridico e normativo dell’obbligatorietà dell’assicurazione Inail, la seconda parte descrive le attività lavorative rischiose proprio al fine di poter individuare se l’attività esercitata è da assicurare, mentre la terza è dedicata ai lavoratori assicurati, per identificare i requisiti che danno diritto all’assicurazione nei diversi settori. Le ultime due sezioni si occupano della figura del datore di lavoro, ossia i soggetti che devono stipulare l’assicurazione e sostenerne l’onere economico, e dei suoi obblighi, sia nei confronti dell’Ente assicuratore che del lavoratore assicurato.
Nel testo si ricorda inoltre come la Costituzione Italiana garantisca a tutti i cittadini il diritto alla salute sul luogo di lavoro e che lo Stato stabilisce l’obbligo di assicurare i lavoratori addetti ad attività pericolose dal rischio di possibili infortuni sul lavoro o malattie causate dalla stessa attività lavorativa, individuando nel datore di lavoro il soggetto destinato a sostenerne l’onere economico.
Le informazioni generali riportano che l’assicurazione Inail è regolata dalle norme contenute nel Testo Unico, (approvato con Decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965 e succ. mod.), e anche da numerose disposizioni speciali dirette soprattutto ad estendere la tutela Inail a nuove categorie di lavoratori (parasubordinati, dirigenti, sportivi professionisti dipendenti, casalinghi/e). In tal senso, viene anche citato il D.Lgs. 38/2000, emanato in relazione all’art. 55 della legge n. 144/1999, unitamente alle numerose sentenze della Corte Costituzionale ed ai principi posti dalla Corte di Cassazione che hanno determinato l’estensione delle categorie di lavoratori e delle attività soggette all’obbligo assicurativo. Il rapporto assicurativo nasce per effetto di legge al verificarsi dei requisiti previsti. Il datore di lavoro è tenuto a presentare all’Inail la denuncia dell’attività esercitata, in quanto ritenuta rischiosa. Di norma, il lavoratore rientrante nell’obbligo assicurativo, in caso di infortunio o malattia professionale, è tutelato dall’Inail con prestazioni economiche, sanitarie ed integrative, anche nel caso in cui il datore di lavoro non abbia provveduto al pagamento del premio, per il principio di automaticità delle prestazioni che caratterizza l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Il costo dell’assicurazione - vale a dire il premio assicurativo - è a carico del datore di lavoro ed è determinato applicando, alle retribuzioni pagate ai dipendenti occupati, i tassi previsti da un’apposita tariffa che tiene essenzialmente conto della diversa pericolosità tra le varie lavorazioni.
Per scaricare la Guida:
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/pubblicazioni/catalogo-generale/pubbl-guida-all-assicurazione.html
AiFOS - Associazione Italiana Formatori ed Operatori della Sicurezza sul Lavoro
25123 Brescia, c/o CSMT Università degli Studi di Brescia - Via Branze, 45
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