/ News / Approfondimenti / Documenti
Il chiarimento nell'interpello n.7/2018 proposto dalla Consiglio Nazionale delle Ricerche
Con l'interpello numero 7/2018 la Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro ha risposto ad una istanza avanzata dal Consiglio Nazionale delle Ricerche. Il CNR chiedeva alla Commissione di pronunciarsi circa la corretta applicazione dell'Allegato II dell'Accordo del 7 luglio del 2016 nel punto A relativo ai “Requisiti e specifiche di carattere organizzativo" esclusivamente ai soggetti formatori per Rspp e Aspp e non anche ai datori di lavoro che organizzano corsi in modalità e-learning per i propri lavoratori secondo le modalità e i criteri previsti dall’accordo.
Infatti, l’art.37 del D.Lgs 81/08 e smi e il successivo accordo stato regioni del 21 dicembre 2011 indicano chiaramente che la formazione per i lavoratori costituisce un obbligo per il datore di lavoro che può essere esso stesso soggetto organizzatore dei corsi sia in modalità frontale sia in modalità e-learning secondo i criteri e le condizioni stabilite nell’Allegato I.
La Commissione Interpelli sottolinea che occorre considerare che l’Accordo in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano del 7 luglio 2016, nella parte titolata “durata e contenuti minimi dei percorsi formativi per responsabili e addetti dei servizi di prevenzione e protezione”, in punto di premessa, ravvisa esplicitamente “la necessità di procedere alla sostituzione dell’Allegato I all’Accordo del 21 dicembre 2011 per la formazione dei lavoratori, ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del d.lgs. n. 81/2008, con l’allegato II al presente Accordo, relativo alla formazione in modalità e-learning, al fine di superare le incertezze applicative in tema di formazione emerse in sede di prima applicazione della pertinente disciplina.
Sulla base di ciò, la Commissione ritiene che i soggetti formatori siano solo quelli individuati al punto 2 dell’allegato A (individuazione dei soggetti formatori e sistema di accreditamento) e che, pertanto, soltanto i soggetti ivi previsti possano erogare la formazione in modalità e – learning, nel rispetto delle disposizioni contenute nell’Allegato II.
Fai clic qui per scaricare il testo dell'Interpello n.7/2018.
AiFOS - Associazione Italiana Formatori ed Operatori della Sicurezza sul Lavoro
25123 Brescia, c/o CSMT Università degli Studi di Brescia - Via Branze, 45
Tel 030.6595031 - Fax 030.6595040 | C.F. 97341160154 - P. Iva 03042120984
Privacy - Cookies Policy - Gestione segnalazioni-whistleblowing
Il sito utilizza cookie tecnici, ci preme tuttavia informarti che, dietro tuo esplicito consenso espresso attraverso cliccando sul pulsante "Accetto", potranno essere installati cookie analitici o cookie collegati a plugin di terze parti che potrebbero essere attivi sul sito.