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Il chiarimento nell'interpello n.2/2018 proposto dalla Regione Lazio
Con l'interpello numero 2/2018 la Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro ha risposto ad una istanza avanzata dalla Regione Lazio tramite la Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali in merito alla corretta interpretazione dell’articolo 39, comma 3, del decreto legislativo n. 81/2008, il quale dispone che: “Il dipendente di una struttura pubblica, assegnato agli uffici che svolgono attività di vigilanza, non può prestare, ad alcun titolo e in alcuna parte del territorio nazionale, attività di medico competente”.
Il quesito posto chiedeva se tale disposizione fosse da intendersi rivolta a tutte le strutture del Dipartimento di prevenzione delle aziende sanitarie locali o solo a quelle che svolgono attività ispettiva e, ancora, se fosse applicabile a tutto il personale con qualifica ispettiva afferente all'azienda sanitaria. Nel testo diffuso dalla Commissione ed elaborato nella seduta del 5 aprile 2018, la stessa evidenzia che tale eventualità vada del tutto esclusa per tutto il personale, indipendentemente dalla qualifica rivestita.
Infatti, secondo la Commissione Interpelli “il citato articolo 39, comma 3, del decreto legislativo n. 81/2008 si pone in continuità rispetto all’abrogato articolo 17, comma 7, decreto legislativo n. 626 del 19 settembre 1994 secondo cui: “Il dipendente di una struttura pubblica non può svolgere l'attività di medico competente qualora esplichi attività di vigilanza”.
Dunque, la Commissione ritiene che “il Dipartimento di prevenzione rappresenta un'unica struttura deputata allo svolgimento di attività polifunzionali, volte a garantire un continuo innalzamento del livello di salute e di miglioramento della qualità della vita. In tale contesto, il Dipartimento non esercita solo un’attività di vigilanza, intesa come “mero controllo” di tipo repressivo e sanzionatorio, ma anche funzioni di tipo preventivo e autorizzativo. L’attività del Dipartimento si concretizza, altresì, nella ricerca attiva di soluzioni condivise con tutti gli attori che sono chiamati a concorrere alla prevenzione e gestione dei rischi”.
Da questa indicazione, emerge pertanto che esistono “una pluralità di funzioni attribuite al Dipartimento, che oltre alla funzione di vigilanza e controllo, è chiamato a garantire l’attuazione di interventi complessi nell’ambito dell’assistenza collettiva, quali la sorveglianza epidemiologica, l’informazione all’utenza, l’assistenza alle imprese, la formazione degli operatori, l’educazione sanitaria della popolazione, l’informazione e la comunicazione del rischio per la salute”.
Sulla base di tali elementi la Commissione ritiene che “in considerazione della natura polifunzionale del Dipartimento di prevenzione, il disposto dall’articolo 39, comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, debba ritenersi applicabile a tutte le strutture che compongono il citato Dipartimento ed a tutto il personale ad esso assegnato, indipendentemente dalla qualifica rivestita”.
Fai clic qui per scaricare il testo dell'Interpello n.2/2018.
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