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Lo stabilisce la Corte di Cassazione con l'ordinanza n.16026 del 18 giugno 2018
In caso di infortunio sul lavoro la responsabilità del datore di lavoro è esclusa qualora il lavoratore abbia agito con dolo abbia adottato una condotta tale da esporlo a un "rischio elettivo" ovvero a un rischio generato da un’attività che non abbia rapporto con lo svolgimento della prestazione lavorativa o che esorbiti in modo irrazionale dai limiti di essa.
Tuttavia, con l'ordinanza n.16026 del 18 giugno 2018, la Corte di Cassazione ha stabilito che il datore di lavoro è tenuto a prevenire anche le condizioni di rischio insite nella possibile negligenza, imprudenza o imperizia degli stessi lavoratori destinatari della tutela, dimostrando, secondo l’assetto giuridico posto dall’articolo 2087 c.c., di aver messo in atto ogni mezzo preventivo idoneo a scongiurare che, alla base di eventi infortunistici, possano esservi comportamenti colposi dei lavoratori.
Ne deriva che non possono essere ricomprese nel concetto di rischio elettivo la semplice negligenza, imprudenza o imperizia, in presenza delle quali rimane, comunque, la responsabilità del datore di lavoro.
Per ulteriori informazioni leggi la nota nota giurisprudenziale della Fondazione Studi dei consulenti del lavoro all'indirizzo:
http://www.consulentidellavoro.it/files/PDF/2018/FS/Giurisprudenza_Flash_FS_11072018_Infortuniosullavoro.pdf.
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