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Una circolare del Ministero dell'Interno fa il punto sugli aspetti legati alla sicurezza nell’ambito della produzione, trasporto ed utilizzo di Fuochi d'Artificio. Approfondimento e commento a cura di Stefano Farina, Consigliere Nazionale AiFOS
Con una specifica circolare di data 11 maggio 2018 (link) il Ministero dell'Interno ha fatto il punto sugli aspetti legati alla sicurezza nell’ambito della produzione, trasporto ed utilizzo di Fuochi d'Artificio.
In particolare la circolare - avente come oggetto "Fabbriche e depositi di fuochi d'artificio ex art. 47 TULPS. Attività di monitoraggio, controllo e ispezione" - sottolinea l'esigenza di assicurare la più accurata ed attenta vigilanza a tutela della pubblica e privata incolumità. Non a caso la diffusione della circolare avviene alle porte della stagione estiva, durante la quale è più frequente l'impiego di prodotti pirotecnici in occasione di eventi pubblici a carattere locale. Naturalmente le indicazioni contenute sono indirizzate ai soggetti che devono effettuare i controlli e la vigilanza, ma al suo interno affronta in maniera dettagliata tutti gli aspetti che devono essere considerati nel “ciclo di vita” dei fuochi d’artificio.
Vediamo in dettaglio quanto previsto:
Per quanto riguarda tali aspetti è interessante il richiamo al contenuto della circolare n. 557/PAS/U/010964/XV.H.MASS(77)SM del 05.07.2016, a firma del Capo della Polizia — Direttore Generale della P.S., con la quale erano state diramate le "Linee guida per le Commissioni Tecniche Territoriali in sede di sopralluogo ispettivo presso fabbriche e depositi di fuochi d'artificio", pubblicate sul sito istituzionale della Polizia di Stato (link). Tali linee guida costituiscono un utile manuale operativo, completo di una lista di controlli che agevola le verifiche in corso di sopralluogo, nel quale sono compendiate le nozioni fondamentali in tema di idoneità ed operatività delle strutture operanti nella fabbricazione e deposito dei fuochi d'artificio con particolare riferimento agli aspetti attinenti alla sicurezza di dette attività.
Riguardo a tale campagna viene inoltre consigliata la diffusione dei contenuti dell’opuscolo dell’INAIL dal titolo: Indicazioni operative per le aziende del settore pirotecnico.
Tale opuscolo - frutto della collaborazione tra l’Inail, il Dipartimento dei Vigili del fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa civile, la Direzione armamenti terrestri del Segretariato generale della Difesa/DNA e il Dipartimento della Pubblica sicurezza, Ufficio per l’amministrazione generale del Ministero dell’interno - alla luce dell’analisi delle principali criticità, intende fornire alcune indicazioni sulla gestione dei rischi più rilevanti e sull’attuazione degli aspetti normativi in termini di salute e sicurezza dei lavoratori, inclusa l’implementazione delle specifiche norme di prevenzione incendi.
L'opera di sensibilizzazione dovrà inoltre riguardare la necessità di:
Un ulteriore aspetto di riflessione riguarda inoltre la sensibilizzazione dei Sindaci che rivestono la qualità di Autorità di Pubblica Sicurezza, affinché il rilascio delle prescritte licenze per lo svolgimento degli spettacoli pirotecnici ex art. 57 T.U.L.P.S. avvenga nel più rigoroso rispetto delle norme di sicurezza, dando sempre preventiva informazione al Questore, al Dirigente del locale Commissariato di Polizia ovvero al Comandante della Stazione dei Carabinieri.
Partendo da questo ultimo aspetto indicato nella Circolare, nell’ottica di una corretta la progettazione della sicurezza degli eventi, vogliamo inoltre soffermarci ad approfondire alcuni aspetti legati all’organizzazione e gestione eventi e per fare ciò riprendiamo in linea generale quelle che sono le indicazioni presenti nelle citate linee guida e nella bibliografia tecnica:
È l'area in cui vengono posizionati gli artifici destinati allo spettacolo pirotecnico ed i loro eventuali mezzi di lancio. L'area di sparo:
Essa è determinata in base al calibro degli artifici impiegabili e in base al tipo degli stessi - fuochi a terra e fuochi aerei – e va da 30 m. a 200 m.
Tali indicazioni trovano applicazione anche in caso di utilizzo degli articoli pirotecnici muniti della marcature CE salvo che il fabbricante imponga distanze di sicurezza superiori.
Anche per l’impiego di articoli il cui calibro superi quelli massimi indicati (calibro 210 mm per i cilindrici e calibro 400 mm per gli sferici) si dovrà applicare la distanza più cautelativa, quindi maggiore, che emerga dal raffronto della distanza massima pari a 200 m e quella indicata ovvero ricavabile dai dati della relativa etichetta.
In mancanza di tali indicazioni acquisibili dall’etichetta, il pirotecnico dovrà provvedere all’allestimento tenendo conto delle distanze minime di sicurezza risultanti da idonea documentazione relativa ai prodotti che s’intendono utilizzare, fornita dall’Ente Notificato.
È evidente che il pirotecnico concorre in maniera determinante, con le conseguenti connesse responsabilità, al corretto allestimento dello spettacolo pirotecnico ed al rispetto delle distanze di sicurezza dall’area di sparo in relazione alle necessarie valutazioni sulle condizioni concrete dei siti prescelti.
Resta ferma, in ogni caso, la facoltà della competente Autorità di P.S. di innalzare le distanze di sicurezza (che sono da considerarsi come limiti minimi) sotto forma di prescrizioni ex art 9 T.U.L.P.S.
Per una migliore comprensione, riportiamo di seguito uno schema riassuntivo relativo alle distanze di sicurezza:
(tratto da www.vigilfuoco.it/sitiVVF/ascolipiceno/ - Ing. Mauro Malizia - FUOCHI ARTIFICIALI - NORMATIVA DI SICUREZZA)
È lo spazio posto tra l’area di sparo e le zone aperte al pubblico, in esso non è consentito l’accesso o la sosta al pubblico ma solo di un’aliquota di personale preposto al soccorso pubblico in grado di intervenire anche nell’area di sparo in caso di incidente.
Gli edifici, le costruzioni e le strutture di qualsiasi genere esistenti non devono essere abitate o frequentate durante lo svolgimento dello spettacolo e devono essere sufficientemente distanti per non subire danni.
Ricordiamo infine che la necessità di consapevolezza e conoscenza dei pericoli, la corretta valutazione dei rischi ed il rispetto delle regole in questo settore è certamente un elemento cardine della prevenzione, anche perché - come evidenziato dall’INAIL - il settore dei prodotti pirotecnici, sebbene costituisca un comparto circoscritto in termini di numero di aziende e addetti, rientra tra quelli più rischiosi nel quale si sono verificati incidenti con infortuni quasi sempre mortali, anche plurimi.
AiFOS - Associazione Italiana Formatori ed Operatori della Sicurezza sul Lavoro
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