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Nella circolare 412088 le risposte ai numerosi quesiti relativi a diversi profili applicativi dell’agevolazione
Il Ministero dello sviluppo economico (Mise) ha pubblicato una circolare relativa agli aspetti applicativi del credito d’imposta 4.0. La circolare numero 412088, che ha per oggetto la dicitura “Articolo 1 commi 46-56 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di Bilancio 2018) – Chiarimenti concernenti il credito d’imposta formazione 4.0”, fornisce in particolare risposte sulle spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal "Piano Nazionale Impresa 4.0", introdotto proprio dalla Legge di bilancio e reso attuativo dal Decreto 4 maggio 2018.
La circolare evidenzia come, a seguito della pubblicazione del citato decreto, avvenuta nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 22 giugno 2018, “sono pervenuti numerosi quesiti, provenienti sia da associazioni di categoria che da singole imprese, su taluni profili applicativi dell’agevolazione. Pertanto, al fine di dare maggiori certezze operative ai soggetti interessati alla fruizione del credito d’imposta, con la presente circolare, elaborata d’intesa con il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, si ritiene opportuno fornire alcuni chiarimenti sulle principali questioni di diretta competenza; si rinvia a una successiva circolare dell’Agenzia delle Entrate per gli ulteriori chiarimenti concernenti sia i profili generali e sia i profili fiscali della disciplina agevolativa”.
Tra le precisazioni, sono quattro le questioni che la circolare si propone di esplicare: la prima riguarda le modalità e ai termini per il rispetto della condizione di applicabilità della disciplina agevolativa, per le viene spiegato che la condizione di ammissibilità al beneficio riguarda il fatto che lo svolgimento delle attività formative sia “espressamente disciplinato in contratti collettivi aziendali o territoriali". Il primo dei quesiti riguarda il termine (temporale) per il deposito dei contratti collettivi aziendali o territoriali. Tale condizione è da ritenersi soddisfatta, nel caso in cui lo svolgimento delle attività formative sia previsto in contratti sottoscritti - o anche semplicemente integrati in relazione a tali attività - a partire dal 1 gennaio 2018 e cioè dalla data di entrata in vigore della disciplina agevolativa.
Quanto al termine di deposito dei contratti, si stabilisce che “lo stesso può essere effettuato utilizzando la modalità telematica messa a disposizione nella apposita sezione del sito internet istituzionale del Ministero del Lavoro, anche successivamente allo svolgimento delle attività formative, ma comunque entro la data del 31 dicembre 2018”.
La seconda precisazione attiene le modalità di svolgimento delle attività formative, quali l’ammissibilità della formazione “on line” o “e-learning” e i requisiti per i controlli, dove viene indicato che “devono considerarsi ammissibili anche le attività svolte attraverso corsi e lezioni "on line". Tuttavia, tale modalità di svolgimento delle attività formative pone particolari problemi applicativi e conseguenti oneri da rispettare per l'impresa per soddisfare il requisito generale del controllo dell'effettiva partecipazione (presenza) del personale dipendente alle attività”. In particolare, viene precisato che “si ritiene che la possibilità di utilizzo dei corsi “e-learning” e “streaming” imponga alle imprese l’onere di adottare strumenti di controllo idonei ad assicurare, con un sufficiente grado di certezza, l’effettiva e continua partecipazione del personale impegnato nelle attività formative. In tal senso, l’architettura dei corsi deve caratterizzarsi per la sua interattività e deve, facendo riferimento all’attuale evoluzione tecnologica e didattica, prevedere specifici momenti di verifica, consistenti nella proposizione di quesiti non particolarmente complessi, a intervalli di tempo irregolari non prevedibili dall’utente”, specificando anche la necessità di sottoporre il discente ad un momento di verifica finale in cui sia chiamato a rispondere in modo esatto ad almeno un quesito sui due che dovranno essere proposti per ognuna delle ore di lezione in cui il corso si articola.
Quanto all'obbligo di sottoscrizione dei registri, “si ritiene sufficiente che la piattaforma rilasci il preciso monitoraggio delle ore e dei minuti durante i quali il dipendente ha fruito del servizio, accompagnato da una dichiarazione dello svolgimento delle attività formative”.
Terzo aspetto nel quale vengono forniti chiarimenti riguarda gli adempimenti formali e documentali da assolvere per le attività di formazione svolte a beneficio di dipendenti appartenenti a imprese diverse dello stesso gruppo. Per rispondere a tale quesito la circolare chiarisce che sono consentite modalità semplificative per la redazione della documentazione richiesta che “può essere redatta con riferimento a un unico progetto formativo che indichi gli obiettivi comuni perseguiti nell'ambito del gruppo”; è anche “possibile predisporre un unico registro didattico nel quale, accanto alle altre informazioni richieste per il monitoraggio della partecipazione alle attività formative, sia indicata per ciascun partecipante anche la società di appartenenza. Quanto all'obbligo del rilascio della dichiarazione attestante l'effettiva partecipazione dei dipendenti alle attività formative, esso deve essere comunque rispettato autonomamente da ciascuna società del gruppo”.
Ultimo elemento di approfondimento è il cumulo del credito d’imposta con altri incentivi alla formazione, specificando sia l’ambito generale riguardante, come nel caso del credito d'imposta in questione, gli aiuti di Stato con costi ammissibili identificabili che “possono essere cumulati senza limitazioni”, sia le fattispecie specifiche riguardanti ad esempio i costi del personale e gli aiuti alla formazione.
Per ulteriori approfondimenti è possibile consultare la circolare all’indirizzo: https://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/documenti/Circolare-MiSE-CIF-40.pdf
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