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Dopo la bocciatura al referendum dello scorso dicembre, nuova proposta di variazione dell'articolo 117 della Costituzione
È stata presentata il 9 aprile 2018 alla Camera dei Deputati la proposta di legge costituzionale AC 481, successivamente assegnata alla I Commissione Affari Costituzionali della Camera, che punta a spostare nelle competenze esclusive dello Stato la tutela e la sicurezza del lavoro nonché le politiche attive del lavoro. L'esigenza di intervenire sugli articoli 116 e 117 della Costituzione è cosa antica e risalente nel tempo: l'intento è quello di togliere quel velo di incertezza e lentezza che nasce dal complesso rapporto Stato-Regioni in ambiti che necessitano fortemente di una unitarietà sul territorio nazionale.
Secondo i Deputati Stefano Ceccanti, Marco di Maio, Chiara Gribaudo e Luigi Marattin firmatari della proposta di legge, «la bocciatura intervenuta con il referendum del 4 dicembre 2016 non non comporta il divieto di eseguire un intervento chirurgico in un settore per il quale ben difficilmente si può negare in linea di principio l’esigenza di un’uniformità nazionale, rispetto sia alle politiche attive del lavoro sia alla tutela e sicurezza del lavoro, senza obbligare ad estenuanti accordi bilaterali con tutte le regioni».
La proposta di legge propone la variazione dell’articolo 117 della Costituzione, secondo comma, come segue:
[…]
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
n) norme generali sull'istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;
s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali;
s-bis) tutela e sicurezza del lavoro, politiche attive del lavoro.
Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei princìpi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.
[...]
Per ulteriori informazioni: http://www.camera.it/leg18/126?tab=&leg=18&idDocumento=481
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