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Previsto dall'art. 8 comma 4 del D.lgs 81/08, vede la luce a otto anni dalla pubblicazione del Testo Unico
È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 27 settembre 2016 il Decreto interministeriale (DIM) del 25 maggio 2016, n. 183 che regola il Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione (SINP). Il nuovo regolamento del SINP entrerà in vigore il 12 ottobre.
È importante sottolineare che, come specificato dall'art. 18 comma 1bis del D.lgs 81/08 ,"l’obbligo [...] relativo alla comunicazione a fini statistici e informativi dei dati relativi agli infortuni che comportano l’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento, decorre dalla scadenza del termine di sei mesi dall’adozione". L'obbligo della denuncia di infortunio di almeno un giorno tramite il SINP scatterà quindi, nel concreto, il 12 aprile 2017.
Aggiornamento 31 marzo 2017
Con l'approvazione il 23 febbraio u.s. del cosiddetto "Milleproroghe" questo obbligo di comunicazione viene rinviato di ulteriori 6 mesi, decorrendo quindi dal 12 ottobre 2017. (fai clic qui per l'aggiornamento)
Ricordiamo che il SINP è stato previsto dall'art. 8 comma 4 del D.lgs 81/08 per dare informazioni utili ad orientare, programmare, pianificare e valutare l'efficacia delle attività di prevenzione infortuni e malattie professionali dei lavoratori iscritti e non iscritti ad enti assicurativi pubblici, e per indirizzare le attività di vigilanza, integrando le informazioni contenute in altri sistemi informativi.
Come indicato nell’articolo 2, il Decreto definisce:
Tra le indicazioni, l'art.4 specifica che i dati SINP devono essere trasmessi telematicamente esclusivamente attraverso i servizi informatici resi disponibili dagli enti, mediante servizi di cooperazione applicativa nell'ambito del SPC (Sistema Pubblico di Connettività).
All'art. 5 il DIM 183 definisce la composizione del Tavolo tecnico per lo sviluppo e il coordinamento del SINP (del quale fanno parte due rappresentanti del Ministero del lavoro, un rappresentante del Ministero della salute, un rappresentante del Ministero per la semplificazione, un rappresentante del Ministero dell'interno, un rappresentante del Ministero della difesa, un rappresentante del Ministero dell'economia, due rappresentanti dell'INAIL e sette rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano), chiamato a verificare l'adeguatezza delle modalità tecniche di funzionamento del SINP, garantire la rispondenza dei contenuti dei flussi informativi alle finalità stabilite dal D.lgs 81/08, formulare proposte in relazione all'incremento quantitativo/qualitativo del SINP, definendo modalità tecnico-operative per migliorare l'accessibilità, la fruibilità e la diffusione delle informazioni, producendo anche report e funzioni di supporto statistico per gli enti che ne concorrono (vedi art.5). Il tavolo tecnico avrà sede operativa presso l'INAIL che sarà anche l'ente garante per la gestione tecnica ed informatica del SINP ed il titolare del trattamento dei dati.
Da ultimo, l'art.8 del Decreto Interministeriale richiama la partecipazione delle parti sociali, ai sensi dell'articolo 8, comma 5 del Testo Unico attraverso la consultazione, almeno una volta all'anno, da parte del Comitato delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Tale partecipazione si esplica attraverso la periodica consultazione dei dati nell'ambito dei Comitati di coordinamento regionale.
Per il testo ufficiale del DIM 25 maggio 2016 n.183 pubblicato in Gazzetta:
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-09-27&atto.codiceRedazionale=16G00196&elenco30giorni=false
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