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L’assicurazione è obbligatoria per tutte le persone che svolgono un’attività rivolta alla cura dei componenti della famiglia e dell’abitazione, in modo abituale ed esclusivo e senza vincoli di subordinazione
Il Direttore generale dell’Inail ha siglato una nuova circolare, la n. 2 del 22 gennaio 2019, che ha per oggetto “Assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico. Prima informativa sulle modifiche apportate dalla legge di bilancio 2019 alla legge 3 dicembre 1999, n. 493 (articolo 1, commi 534 e 535, legge 30 dicembre 2018, n. 145)”.
Tale circolare fornisce le indicazioni sull'assicurazione per gli infortuni in ambito domestico, a seguito delle modifiche apportate dalla legge di bilancio 2019 alla Legge 493 del 1999 istitutiva dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni domestici, proprio come indicato in oggetto.
Le nuove disposizioni in legge di bilancio hanno, infatti, ulteriormente ampliato e migliorato la tutela assicurativa delle persone che “svolgono, a titolo gratuito e senza vincolo di subordinazione, un'attività rivolta alla cura dei componenti della famiglia e dell'ambiente in cui dimorano, in modo abituale ed esclusivo, vale a dire non svolgono altre attività per le quali sussiste obbligo di iscrizione a un altro ente o cassa previdenziale”, indica l’Istituto. Al miglioramento delle prestazioni erogate in caso di infortunio corrisponde una diversa misura del costo dell'assicurazione, con conseguente aumento del premio assicurativo annuo.
Nella Circolare è precisato che l'assicurazione “comprende i casi di infortunio avvenuti nell'ambito domestico in occasione e a causa dello svolgimento delle attività, prestate senza vincolo di subordinazione e a titolo gratuito, finalizzate alla cura delle persone e dell'ambiente domestico ove dimora il nucleo familiare dell'assicurato/a, dai quali sia derivata una inabilità permanente al lavoro”.
Inoltre, l’ampliamento della tutela - introdotto dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145 - riguarda innanzitutto l’abbassamento del grado di inabilità permanente necessario per la costituzione della rendita (che passa dal 27 per cento al 16 per cento) oltre all’aumento della tutela assicurativa fino ai 67 anni.
Dunque, con la Circolare, si forniscono le prime indicazioni in merito alla disposizione in oggetto menzionando anche che l'importo del premio assicurativo, in relazione all'ampliamento delle prestazioni, è fissato dalla legge in euro 24,00 annui.
Il nuovo regime assicurativo decorre dal 1 gennaio 2019: le modalità e i termini per assolvere all'obbligo assicurativo, compreso il pagamento del premio, saranno disciplinati da un Decreto del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del presidente dell'Inail, previsto dall'articolo 1, comma 535, della legge di Bilancio. Il Decreto Interministeriale provvederà a regolare la richiesta di integrazione del premio per il 2019, al fine di allineare questo importo all'ammontare dei 24 euro fissato dalla nuova normativa.
Per ulteriori informazioni:
https://www.inail.it/cs/internet/atti-e-documenti/note-e-provvedimenti/circolari/circolare-n-2-del-22-gennaio-2019.html
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