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A un anno dalla nascita del SINP, entra in vigore l'obbligo per i Datori di Lavoro della comunicazione ai fini statistici degli infortuni che comportano l'assenza dal lavoro di almeno un giorno
Dal 12 ottobre 2017 per tutti i datori di lavoro, compresi i datori di lavoro privati di lavoratori assicurati presso altri enti o con polizze private, e per i loro intermediari scatta l’obbligo di comunicare in via telematica all’Inail – e per il suo tramite al Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP) – i dati relativi agli infortuni dei lavoratori – subordinati, autonomi o ad essi equiparati – che comportano l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento. Tale obbligo avrebbe dovuto divenire effettivo il 12 aprile 2017 così come previsto dal Decreto interministeriale (DIM) del 25 maggio 2016, ma tale scadenza venne poi prorogata di 6 mesi dalla Legge n.19/2017 (il cosiddetto "Decreto Milleproroghe").
Come precisato nella circolare Inail n. 42 del 12 ottobre 2017, la segnalazione all’Istituto – a fini statistici e informativi – deve essere effettuata entro 48 ore dalla ricezione dei riferimenti del certificato medico. Il mancato rispetto dei termini previsti determina l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 548 a 1.972 euro (articolo 55, comma 5, lettera h, D.Lgs. 81/08).
Come segnala l’Istituto, nel caso di infortuni che comportino un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni, escluso quello dell’evento, l’obbligo di comunicazione a fini statistici e informativi è assolto mediante la consueta denuncia d’infortunio prevista dall’articolo 53 del T.U. per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (articolo 18, comma 1, lettera r, D.Lgs. n. 81/2008). Per assenze superiori ai 3 giorni il mancato rispetto degli obblighi di comunicazione comporta sanzioni pecuniarie fino 4.932 euro.
Ulteriori informazioni sul sito Inail all'indirizzo https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/sala-stampa/comunicati-stampa/com-stampa-comunicazione-infortuni-registro-esposizione.html.
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