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Deducibili fino a 10.000 euro le spese per l'iscrizione a master e a corsi di formazione o di aggiornamento professionale
Pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 13 giugno la Legge 22 maggio 2017, n. 81 relativa a "Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato". La Legge, in vigore dal 14 giugno 2017, riforma la tutela del lavoro autonomo e introduce quelle forme di flessibilità quali il lavoro agile (altimenti detto smart working) rese possibili dall'informatizzazione dell'attività lavorativa.
Per quanto riguarda la riforma del lavoro autonomo non imprenditoriale contenuta nel Capo I (il cosiddetto Jobs Act del lavoro autonomo), sono tante e diverse le novità introdotte. In particolare, in ambito di formazione, l'art.9 della Legge stabilisce che «Sono integralmente deducibili, entro il limite annuo di 10.000 euro le spese per l'iscrizione a master e a corsi di formazione o di aggiornamento professionale, nonché le spese di iscrizione a convegni e congressi, comprese quelle di viaggio e soggiorno». Inoltre, sono «Integralmente deducibili, entro il limite annuo di 5.000 euro, le spese sostenute per i servizi personalizzati di certificazione delle competenze, orientamento, ricerca e sostegno all'auto-imprenditorialità, mirate a sbocchi occupazionali effettivamente esistenti e appropriati in relazione alle condizioni del mercato del lavoro, erogati dagli organismi accreditati ai sensi della disciplina vigente. Sono altresì integralmente deducibili gli oneri sostenuti per la garanzia contro il mancato pagamento delle prestazioni di lavoro autonomo fornita da forme assicurative o di solidarietà».
Passando, invece, all'art.12 della medesima Legge, le Amministrazioni Pubbliche vengono chiamate a promuovere, in qualità di stazioni appaltanti, la partecipazione dei lavoratori autonomi agli appalti pubblici per la prestazione di servizi o ai bandi per l’assegnazione di incarichi personali di consulenza o ricerca. Viene riconosciuta ai soggetti che svolgono attività professionale, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, la possibilità dicostituire: reti di esercenti, consorzi stabili professionali, associazioni temporanee professionali.
Altre indicazioni di rilievo riguardano la semplificazione della normativa sulla salute e sicurezza degli studi professionali (articolo 11) e tutela della gravidanza, malattia e infortunio per i lavoratori autonomi (articolo 14).
Le norme sul lavoro agile sono contenute nel Capo II e si applicano anche nei rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche: per lavoro agile si intende una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato «Svolta in parte all'interno di locali aziendali e in parte all'esterno senza una postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale. Tale modalità va stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell'attività lavorativa».
Per quanto attiene la tutela di salute e sicurezza sul lavoro, l’articolo 22 stabilisce che «Il datore di lavoro garantisce la salute e la sicurezza del lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile e a tal fine consegna al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, un'informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro». Nel secondo comma si richiede anche che il lavoratore cooperi all'attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi all'esecuzione della prestazione all'esterno dei locali aziendali.
In base a quanto indicato nell’articolo 23, infine, il lavoratore agile ha poi diritto sia alla tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dipendenti da rischi connessi alla prestazione lavorativa resa all'esterno dei locali aziendali, sia alla tutela contro gli infortuni sul lavoro "in itinere" occorsi durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello prescelto per lo svolgimento della prestazione lavorativa all'esterno dei locali aziendali.
FAI CLIC QUI per scaricare il il testo della Legge 22 maggio 2017, n.81
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