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Edizione speciale dei "Quaderni della Sicurezza": compila il form e ritira la tua copia alla Fiera Ambiente Lavoro di Bologna il 19-20-21 ottobre!
Il 19-20-21 ottobre in occasione della Fiera Ambiente Lavoro di Bologna puoi ritirare gratuitamente una copia del Quaderno della Sicurezza in edizione speciale. COMPILA IL FORM, Per ritirare gratuitamente il Quaderno della sicurezza AiFOS, edizione speciale sugli Accordi, è necessario compilare il form entro le ore 18 di venerdì 7 ottobre e presentare il coupon ricevuto via e-mail allo stand AiFOS (E26, Padiglione 36). |
Un numero speciale dei Quaderni della sicurezza AiFOS è dedicato alla più significativa novità normativa del 2016 in materia di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, incidente proprio sulla regolamentazione della formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Infatti, in data 7 luglio 2016, dopo un lungo periodo (diversi anni) di preparazione e sviluppo del testo, è stato approvato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano un Accordo diretto ad individuare i requisiti della formazione dei responsabili e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione (RSPP e ASPP). L’Accordo è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.193 del 19 agosto 2016.
Tale accordo costituisce, innanzitutto, attuazione di quanto disposto all’articolo 32 del d.lgs. n. 81/2008, il quale detta le disposizioni legislative relative all’individuazione delle capacità e dei requisiti professionali dei responsabili e degli addetti dei servizi di prevenzione e protezione rinviando, per la definizione dei contenuti dei percorsi formativi, ad un accordo in Conferenza Stato-Regioni. Il primo accordo porta la data del 26 gennaio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2006, e successivamente modificato ad ottobre dello stesso anno.
Pertanto l’Accordo del 7 luglio 2016 è diretto, quindi, a sostituire l’Accordo appena citato, come successivamente integrato e modificato, costituendo attuazione del disposto dell’articolo 32, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 81/2008.
Tuttavia, l’Accordo del 7 luglio 2016 ha una portata ben più ampia e significativa rispetto alla semplice (per quanto importante) attuazione delle disposizioni di legge relative alla formazione di RSPP e ASPP incidendo in modo rilevante sulla regolamentazione in generale della formazione e sulla interpretazione delle disposizioni vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
In particolare, l’Accordo 7 luglio 2016 costituisce attuazione dell’articolo 37, comma 14-bis, del d.lgs. n. 81/2008, quale introdotto nel 2013 a seguito delle modifiche apportate al “testo unico” di salute e sicurezza sul lavoro dalla legge n. 98 del 2013 (in sede di conversione del d.l. n. 69/2013, anche noto come c.d. “decreto del fare”), il quale dispone quanto segue: “In tutti i casi di formazione ed aggiornamento, previsti dal presente decreto legislativo per dirigenti, preposti, lavoratori e rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza in cui i contenuti dei percorsi formativi si sovrappongano, in tutto o in parte, è riconosciuto il credito formativo per la durata e per i contenuti della formazione e dell’aggiornamento corrispondenti erogati. Le modalità di riconoscimento del credito formativo e i modelli per mezzo dei quali è documentata l’avvenuta formazione sono individuati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentita la Commissione consultiva permanente di cui all’articolo 6”.
Ed infatti, l’Accordo 7 luglio 2016 contiene al proprio interno una sorta di “tabella di riconoscimento” dei crediti formativi, valida ai fini e per gli effetti della norma legislativa appena riportata, essenziale per comprendere se e come esistano, per attività formative e di aggiornamento pregresse, crediti formativi (totali o parziali) e per rendere uniforme l’interpretazione dell’argomento in sede ispettiva sull’intero territorio nazionale.
Infine, l’Accordo 7 luglio 2016 contiene diverse disposizioni che incidono su previsioni contenute in altri Accordi in Conferenza Stato-Regioni, quali approvati in tempi diversi ed in esecuzione di un disposto legislativo di tipo diverso rispetto a quelli, appena citati, di cui agli articoli 32 e 37, comma 14-bis, del d.lgs. n. 81/2008. Si pensi, per tutti, all’Accordo del 21 dicembre 2011 per la formazione dei lavoratori, dei dirigenti e dei preposti. E’ evidente, in tal caso, l’intenzione degli estensori dell’Accordo del 7 luglio di intervenire, con atto di eguale efficacia rispetto agli Accordi precedenti, al fine di fornire chiarimenti in ordine a questioni controverse in questi anni di applicazione della normativa, in ragione delle notevoli difficoltà di attuazione e di interpretazione che giornalmente si sono riscontrate negli anni successivi all’entrata in vigore del “testo unico” di salute e sicurezza sul lavoro nella realizzazione delle attività di formazione alla salute e sicurezza sul lavoro.
Va evidenziato ai lettori che si tratta di un testo che si colloca nella “tradizione” degli Accordi in Conferenza Stato-Regioni di attuazione del d.lgs. n. 81/2008 avendo una struttura complessa ed eterogenea che, tuttavia, cela al suo interno alcune significative innovazioni, assolutamente da conoscere ed approfondire. Per questo motivo AiFOS ha deciso di pubblicare in questo numero speciale dei Quaderni della sicurezza il testo integrale dell’Accordo e quello di tutti gli altri Accordi da esso richiamati, comprensivo delle modifiche apportate, certo di porre a disposizione degli operatori della prevenzione uno strumento di conoscenza di agevole consultazione e sicura utilità.
Di fatto, ritengo che gli Autori scelti per dare vita al volume, i “nostri” Autori ai quali va il mio ringraziamento, non abbiano lesinato i propri sforzi per proporre qualcosa che colpisse il lettore e che lo stimolasse a comprendere meglio la tematica e, magari, indicare con il proprio contributo come fare qualcosa di utile a garantire il benessere dei lavoratori. Perchè, come disse Schopenahuer - e come hanno efficacemente riportato nel loro titolo Mammone e Guarini - “La salute non è tutto, ma senza salute tutto è niente”.
Lorenzo Fantini[1]
[1] Direttore dei Quaderni della sicurezza di AiFOS, avvocato giuslavorista, già dirigente divisioni salute e sicurezza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
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