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Dal 12 marzo 2019 la normativa nazionale si armonizza al Regolamento europeo sui DPI (2016/425): tutte le novità
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto legislativo 19 febbraio 2019, n. 17 relativo all’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento europeo sui DPI (regolamento (UE) n. 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016). Il decreto è entrato in vigore con la pubblicazione in Gazzetta, ossia dal 12 marzo 2019.
Nel provvedimento spiccano, in particolare, le indicazioni relative al coordinamento con le disposizione generali in materia di mercato, sicurezza e conformità dei prodotti, l'inclusione di nuovi prodotti, la maggiore responsabilizzazione di tutti gli operatori economici interessati, semplificazione e adeguamento di alcuni requisiti essenziali di sicurezza previsti dalle norme vigenti e infine, la maggiore qualificazione dei requisiti delle autorità di notifica.
Di fatto, il D.Lgs. 17/2019 apporta modifiche testuali sostanziali al decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475 che attuava la direttiva europea sui DPI e che, attualmente, è divenuto decreto di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/425. Inoltre, abroga il decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 10 (Attuazione delle direttive 93/68/CEE, 93/95/CEE e 96/58/CE relative ai dispositivi di protezione individuale). Il decreto, infine, modifica anche il testo degli articoli 74 e 76 del Testo Unico di Sicurezza sul lavoro 81/08.
Relativamente ai DPI il testo prevede tra l’altro che possano essere immessi sul mercato dispositivi che rispettino le indicazioni del regolamento di cui agli articoli 4 ("Categorie di DPI") e 5 ("Procedure di valutazione della conformità”) che è stato modificato. Proprio in base alle nuove indicazioni dell’articolo 5 si richiede al fabbricante di eseguire, “la procedura di valutazione della conformità e redigere la documentazione tecnica anche al fine di esibirla alle Autorità di Vigilanza per tutti i DPI”, laddove prima si richiedeva il rilascio dell'attestato di certificazione CE per la produzione di DPI di seconda o di terza categoria e prima della commercializzazione si doveva preparare la documentazione tecnica di costruzione.
Nel nuovo art.6 si specifica che le attività di valutazione della conformità vanno effettuate da organismi notificati autorizzati tramite domanda di autorizzazione presentata al Ministero e che ha come presupposto l'accreditamento; le stesse autorità che rilasciano autorizzazione “provvedono poi alla vigilanza sull'attività degli organismi autorizzati, svolgono ispezioni e verifiche per accertare la permanenza dei requisiti e il regolare svolgimento delle procedure previste dal regolamento DPI”.
Restano validi gli attestati di certificazione CE e le approvazioni rilasciati a norma della direttiva 89/686/CEE. Novità riguardano anche la marcatura, prevista dall’articolo 12 che è stato completamente riscritto, e la vigilanza del mercato sui DPI prevista dall’articolo 13. Previste infine anche importi sanzionatori maggiori nel caso di messa sul mercato di dispositivi non conformi ai requisiti essenziali di sicurezza.
Per comprendere tutte le novità del Regolamento UE 2016/425 e del D.Lgs. 17/2019, analizzando sia gli aspetti legati all’immissione sul mercato europeo dei DPI sia gli aspetti più legati alla scelta e utilizzo (tipologie di dispositivi, metodi di scelta, formazione e l’addestramento), AiFOS organizza il corso di 8 ore "Regolamento UE 2016/425: Cosa cambia?". Durante il corso verrà in particolare affrontata la fase cruciale per gli APVR del fit-test ai sensi della norma UNI 11719:2018.
AiFOS - Associazione Italiana Formatori ed Operatori della Sicurezza sul Lavoro
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