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I chiarimenti dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro affidati alla circolare n.5 del 2018
Con la Circolare n.5 del 2018, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ha fornito indicazioni operative utili per dirimere alcune problematiche inerenti l’installazione e l’utilizzazione di impianti audiovisivi e di altri strumenti di controllo. La circolare parte dall’esame dell’istruttoria delle istanze volte all’ottenimento dell’autorizzazione, ribadendo come le condizioni poste all’utilizzo delle varie strumentazioni utilizzate, debbono essere “correlate alla specifica finalità” individuata dall’istante.
Nulla impedisce, chiarisce l’INL che, qualora ne sussistano le “ragioni giustificatrici”, si possa inquadrare direttamente l’operatore senza condizioni quali “l’angolo di ripresa “ o “l’oscuramento del volto” (si pensi alla sicurezza del lavoro) così come, se “le riprese siano coerenti e strettamente connesse con le ragioni legittimanti il controllo” non è fondamentale specificare il posizionamento ed il numero esatto delle telecamere da installare (si pensi in questo caso agli impianti produttivi, spesso oggetto di modificazioni). Le modalità di utilizzo, dunque, debbono sempre essere conformi alle “finalità dichiarate” e ciò a maggior ragione nel caso si tratti di tutela del patrimonio aziendale.
Da ultimo l’INL affronta gli aspetti che riguardano l’impiego delle nuove tecnologie. In particolare, quanto alle soluzioni video in tecnologia IP, soluzioni che “hanno rivoluzionato il concetto di videosorveglianza”, laddove sussistano ragioni giustificatrici del provvedimento di autorizzazione, è possibile la visione da postazione remota sia in tempo reale (solo in casi eccezionali debitamente motivati) che per quanto concerne le immagini registrate. Quanto all’impiego di dispositivi sempre più diffusi e che riguardano la raccolta ed il trattamento di dati biometrici, viene precisato che l’installazione di simili soluzioni sulle macchine per consentirne l’utilizzo ai soli soggetti autorizzati e dunque per rendere la propria prestazione lavorativa, ebbene, in questi casi, non è necessaria alcuna autorizzazione.
L’art. 23 del D.Lgs. n.151/2015 (Jobs Act) e il successivo art. 5, comma 2, del D.Lgs. n.185/2016 (Correttivo del Jobs Act) hanno infatti modificato l’art. 4 della Legge n.300/1970 (Statuto dei lavoratori) adeguando l’impianto normativo e le procedure preesistenti alle innovazioni tecnologiche nel frattempo intervenute. Alla luce delle variazioni introdotte, appariva quantomai necessaria, anche alla luce dell’evoluzione tecnologica, l’esigenza di far chiarezza in ordine all’applicazione ed all’interpretazione della normativa stessa. Lo scopo della norma, si legge nella Circolare dell'INL, rimane quello "di contemperare, da un lato, l’esigenza afferente all’organizzazione del lavoro e della produzione propria del datore di lavoro e, dall’altro, tutelare la dignità e la riservatezza dei lavoratori. [...] I principi di legittimità e determinatezza del fine perseguito, nonché della sua proporzionalità, correttezza e non eccedenza, impongono una gradualità nell’ampiezza e tipologia del monitoraggio, che rende assolutamente residuali i controlli più invasivi, legittimandoli solo a fronte della rilevazione di specifiche anomalie e comunque all’esito dell’esperimento di misure preventive meno limitative dei diritti dei lavoratori".
Per il testo della Circolare n.5/2018 dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro FAI CLIC QUI.
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