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Un approfondimento a cura di Alessandro Temponi: esperto di progettazione antincendio, membro della Commissione Sicurezza Prevenzione Incendi dell’Ordine ingegneri della Provincia di Brescia e della Society of Fire Protection Engineer (SFPE)
Il D.M. 10/03/1998, Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro, è indubbiamente uno dei testi normativi più noti e utilizzati, e nel recente passato abusati, in ambito antincendio. Da tempo si parla dell’aggiornamento e superamento di questo decreto; ora pare essere giunta la svolta decisiva.
In occasione del ventennale del decreto, nel 2018 quindi, era giunta a compimento la stesura di una bozza di revisione integrale di questo importantissimo testo normativo. Trattavasi di un documento di oltre 60 pagine, redatto sulla falsariga del D.M. 10/03/1998, e che racchiudeva in un unico decreto le tre tematiche fondamentali legate alla sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro:
Questa prima versione del documento subì svariate critiche, in particolare dal mondo delle professioni, sia per i modi in cui fu elaborato e condiviso con gli stakeholders, sia nel merito del documento; con riferimento agli aspetti di progettazione veri e propri, la critica maggiore che veniva mossa era lo scollamento totale del documento rispetto alla strategia antincendio proposta dal “Codice di Prevenzione Incendi”.
Un anno dopo, siamo nel 2019 quindi, uscì una seconda versione ufficiale, ampiamente rimaneggiata e ridimensionata (18 pagine in meno) del medesimo documento; non cambiava però ancora l’impostazione generale del documento.
Ad inizio 2020 la svolta, con la presentazione di tre distinte bozze di decreti, ognuna incentrata sulle tre grandi tematiche del D.M. 10/03/1998 precedentemente richiamate: valutazione dei rischi e progettazione della sicurezza, gestione dell’emergenza, controlli delle attrezzature.
L’iter è ora giunto al passaggio definitivo: lo scorso 25 Febbraio il Ministero dell’Interno ha notificato alla Commissione Europea i testi dei tre nuovi decreti che saranno chiamati, a breve, a sostituire il D.M. 10/03/1998. Il 26/05/2021 terminerà pertanto il cosiddetto periodo di “status quo”. Vediamo di cosa si tratta.
La procedura di notifica istituita dalla direttiva (UE) 2015/1535 è lo strumento, definito a livello europeo, volto sostanzialmente a prevedere e a prevenire l'insorgenza di ostacoli al commercio nei territori dello spazio economico europeo.
La procedura consente alla Commissione e agli Stati membri dell'UE di esaminare le regolamentazioni tecniche che gli Stati membri stessi intendono introdurre per i prodotti (industriali, agricoli e della pesca) e per i servizi della società dell'informazione prima che siano adottate. L'obiettivo è garantire la compatibilità dei testi con i principi del diritto dell'Unione europea e del mercato interno. La procedura si applica, in modo semplificato, agli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA) firmatari dell'accordo sullo Spazio economico europeo (SEE), così come alla Svizzera e alla Turchia.
A partire dalla data di notifica del progetto, un periodo di status quo di tre mesi – durante il quale lo Stato membro notificante non può adottare la regolamentazione tecnica in questione – consente alla Commissione e agli altri Stati membri di esaminare il testo notificato e rispondere adeguatamente.
Laddove emerga che i progetti notificati possono creare ostacoli alla libera circolazione delle merci o alla libera prestazione di servizi della società dell'informazione, oppure al diritto secondario dell'UE, la Commissione e gli altri Stati membri possono presentare un parere circostanziato allo Stato membro che ha notificato il progetto. Il parere circostanziato ha l'effetto di prorogare il periodo di status quo per altri tre mesi, per i prodotti, e di un altro mese, per i servizi. Nel caso in cui sia emesso un parere circostanziato, lo Stato membro interessato è tenuto a spiegare l'intervento che intende compiere in risposta a tale parere.
La Commissione e lo Stato membro possono anche fare commenti su un progetto notificato che è apparentemente conforme al diritto dell'Unione europea, ma necessita di chiarimenti sulla sua interpretazione. Lo Stato membro, per quanto possibile, tiene conto di questi commenti.
La Commissione può anche bloccare un progetto per un periodo che va dai 12 ai 18 mesi, qualora vada svolto (o sia già in corso nello stesso settore) il lavoro di armonizzazione dell'UE.
Al termine della procedura 2015/1535, gli Stati membri sono obbligati a informare la Commissione dei testi finali, non appena questi siano stati adottati, e a indicare i casi in cui il progetto notificato è stato abbandonato, al fine di permettere la chiusura della procedura 2015/1535. Ciò consente anche alla Commissione e agli altri Stati membri di verificare se lo Stato notificante ha tenuto conto delle reazioni ricevute nel corso della procedura.
Gli Stati membri hanno l'obbligo di notificare nuovamente il progetto di misura, con l'applicazione di un nuovo periodo di status quo, qualora il progetto di regolamentazione tecnica subisca modifiche sostanziali, quali ad esempio, l'accorciamento del calendario previsto in origine per l'attuazione o l'ampliamento del campo di applicazione.
I documenti notificati sono i seguenti:
Se non perverranno quindi osservazioni a livello europeo, di Commissione o di singolo Stato membro, è prevedibile che i tre decreti possano trovare pubblicazione in Gazzetta Ufficiale già nei mesi estivi di questo 2021.
AiFOS - Associazione Italiana Formatori ed Operatori della Sicurezza sul Lavoro
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