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Approfondimento a cura del geom. Gianluca Scacchi. Socio AiFOS, opera nel settore degli appalti pubblici, mansioni tecniche ed amministrative con assunzione di responsabilità diretta per un’unione di Comuni. È iscritto al Registro Professionale AiFOS come Formatore per la Sicurezza
Quando il professionista tecnico opera nell’ambito della progettazione dei lavori pubblici si trova inserito in un sistema di regole procedurali complesse che, ove non inquadrate in un contesto razionale, possono risultare di faticosa attuazione. Per muoversi consapevolmente in quest’ambito professionale un primo aiuto può essere costituito dall’approccio ordinato al quadro normativo di settore. Questo avviene attuando una ragionata lettura gerarchia della disciplina: dapprima il “Codice appalti” (d.Lgs 50-2016) ed i suoi aggiornamenti successivi, secondariamente la disciplina attuativa costituita da decreti ministeriali e delle linee guida emanate dall’Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC).
Tra le diverse figure tecniche anche il Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione (CSP) trova nei lavori pubblici una declinazione in parte peculiare. Le disposizioni del Codice appalti possono sembrare un aggravio della già corposa disciplina del d.Lgs 81-2008 (TUSL): è concreto il rischio di perdersi rincorrendo il disposto normativo a discapito di una efficace progettazione della sicurezza.
Questo articolo vuole essere un piccolo contributo affinché i colleghi liberi professionisti possano gestire il ruolo di CSP nei lavori pubblici nel rispetto delle regole e beneficiando, come vedremo, di un contesto potenzialmente maggiormente favorevole rispetto all’operatività nei cantieri privati.
Procediamo per gradi, rispondendo dapprima ad una semplice domanda. La disciplina della sicurezza nei cantieri è favorevolmente attuabile nel contesto delle opere pubbliche?
La risposta e senz’altro “sì” in quanto le due normative generali, d.Lgs 50-2016 e d.Lgs 81-2008, oltre che derivare da una comune matrice (le direttive dell’Unione Europea), risultano ben integrate e ispirate a comuni principi anche di ordine etico. La salute e la sicurezza dei lavoratori presidiate dal TUSL sono ribadite dalla normativa che regola l’esecuzione delle opere pubbliche, questo sin dalla fase di progettazione dei singoli interventi.
L’incisività delle norme di settore può essere illustrata secondo tre piani: l’esistenza di una committenza professionale, il concetto di progettazione progressiva, l’ineludibilità dei costi della sicurezza.
Per ogni opera pubblica il committente si dota obbligatoriamente di una figura tecnica che funge da riferimento per l’intero processo, dalla programmazione iniziale al collaudo finale: il Responsabile unico del procedimento. Il nostro RUP (questo è l’acronimo), a volte definito in letteratura tecnica “project manager”, è il vero regista dell’opera in quanto, come previsto dall’art. 31 del d.Lgs 50-2016: “svolge tutti i compiti relativi alle procedure di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione previste dal presente codice, che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti.”.
Oltre ad avere adeguate competenze tecnico professionali il RUP è un soggetto organicamente inserito nell’ente e rappresenta, di fatto, il vero referente per i professionisti esterni incaricati.
Tra le numerose funzioni attribuite al RUP dal Codice e dalle linee guida ANAC rileviamo testualmente: (Linea guida n. 3 ) “… assume il ruolo di responsabile dei lavori, ai fini del rispetto delle norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro. Il RUP, nello svolgimento dell’incarico di responsabile dei lavori, salvo diversa indicazione e fermi restando i compiti e le responsabilità di cui agli articoli 90, 93, comma 2, 99, comma 1, e 101, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 richiede la nomina del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori e vigila sulla loro attività.”
Pertanto, in ogni lavoro pubblico abbiamo oltre al Committente, il Responsabile dei lavori: il tutto a rafforzare la tutela della salute e della sicurezza nel nostro cantiere.
Anche in merito alla committenza è opportuno spendere due parole. Stante la separazione tra la funzione politica e la funzione amministrativa imposta dalla normativa, l’appaltante pubblico identifica la figura del Committente con un dirigente o un responsabile della struttura preposta all’opera, generalmente l’Ufficio Tecnico. Nella maggior parte dei casi si tratta, per gli appalti di lavori, di un soggetto con formazione tecnica specifica ed elevato livello d’esperienza.
È facile concludere che nell’appalto di lavori il committente pubblico, dotato anche di R.L., è pienamente attrezzato per lo svolgimento dei delicati compiti previsti dall’art. 90 del TUSL.
Il progetto in ambito pubblico si sviluppa ordinariamente attraverso tre livelli di crescente approfondimento: fattibilità, definitivo, esecutivo. Questa progressione, se consapevolmente attuata sul piano tecnico, consente anche di evidenziare opportunamente gli elementi salienti del progetto della sicurezza.
In sintonia con gli auspici riscontrabili nel d.Lgs 81-2008, volti a presidiare la sicurezza sin dalla fase ideativa dell’opera, i tre livelli progettuali consentono di maturare piena consapevolezza circa i potenziali rischi cantieristici dell’opera in corso di progettazione. Consapevolezza né frettolosa, né tardiva.
Il legislatore conscio di tale opportunità lega a ciascuna delle richiamate fasi precisi approfondimenti relativi alla sicurezza di cantiere. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica prevede un documento contenente le “Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza”, il progetto definitivo include il documento “Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC”. Il progetto esecutivo è completato dal classico PSC predisposto secondo le disposizioni del TUSL. I colleghi possono trovare indicazioni circa il contenuto dei due primi documenti nel DPR 207-2010, tuttora vigente in regime transitorio per le parti relative alla progettazione, in particolare agli articoli 17 e seguenti.
Qualora, è il caso ammesso per alcuni interventi manutentivi, la committenza optasse per l’attivazione della gara d’appalto con il progetto definitivo, anziché l’esecutivo, il PSC diviene documento obbligatorio di questa fase progettuale.
Per la redazione dei richiamati elaborati progettuali della sicurezza, così come per tutte le mansioni tecnico professionali attinenti all’opera pubblica, inclusi CSP e CSE, sono previsti specifici onorari. La norma di riferimento è il D.M. 17.06.2016.
Nella progettazione dell’opera pubblica i costi e gli oneri della sicurezza non assumono mai un profilo eventuale o secondario. Le tre richiamate fasi sono accompagnate ciascuna da un quadro economico che deve, sin dal progetto di fattibilità tecnica ed economica, evidenziare anche la voce “oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso” (riferimento art. 16 del DPR 207-2010).
Quantificazione che deve assumere maggior concretezza nel progetto definitivo e che diviene dettagliata ed analitica all’interno del PSC. La committenza pubblica non può vivere questo elemento di costo come un mero gravame economico, deve anzi censire con attenzione e competenza costi ed oneri della sicurezza prevedendone la copertura economica sin dalle iniziali fasi progettuali.
Questo elemento è di sicuro vantaggio per il CSP che non dovrebbe incontrare obiezioni circa l’adeguata quantificazione della “stima dei costi della sicurezza”, attuata in coerenza con il punto 4 dell’allegato XV del TUSL. Anzi, il coordinatore può trovare un alleato nel Responsabile unico del procedimento, che, come abbiamo visto, coincide con il Responsabile dei lavori.
Concludo con un’ultima informazione sull’argomento “costi”. Il Prezzario regionale delle opere pubbliche della Lombardia (disponibile a questo link) oltre che riferimento primario per la preventivazione delle opere ricadenti nel territorio di competenza riporta nelle “premesse” ai volumi contenenti i listini un inquadramento metodologico utile al CSP per il suo lavoro di preventivazione dei costi della sicurezza. Analoghe disposizioni si trovano, in genere, in tutti i prezzari delle regioni e delle province autonome. Segnalo questa informazione ai colleghi che operano come coordinatori nell’ambito delle opere pubbliche, sottolineando che il carattere primario della fonte (Regione Lombardia, o altra regione) costituisce un elemento di garanzia per il professionista incaricato.
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