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Obblighi, esclusioni e sanzioni nell'intervento chiarificatore di Alessia Biscuola, partner dello Studio Legale e Tributario Donzelli & Odoardi di Roma
A decorrere dal 1° gennaio 2019 entrerà in vigore la fatturazione elettronica obbligatoria (e-fattura) per le operazioni tra privati, ossia per tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, con esclusione espressa dei soggetti identificati direttamente o indirettamente tramite un rappresentante fiscale. Contestualmente, è stato eliminato l’obbligo di trasmissione dei dati delle fatture (il c.d. spesometro). Il processo di fatturazione elettronica prevede la veicolazione delle fatture attraverso il Sistema di Interscambio (SdI), gestito dall’Agenzia delle entrate, nonché l’impiego del formato strutturato xml, anch’esso già utilizzato per le fatture emesse nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni. In tal modo l’Amministrazione finanziaria avrà a disposizione, in tempo reale, i dati delle operazioni rilevanti a fini IVA. Di conseguenza, gli obblighi di conservazione a fini fiscali per tutte le fatture elettroniche e per tutti i documenti informatici, si intenderanno assolti quando gli stessi documenti risulteranno trasmessi attraverso il Sistema di Interscambio e memorizzati dall’Agenzia delle Entrate.
Nel caso di mancato utilizzo del SdI e del formato strutturato, la fattura si considererà come non emessa e le relative sanzioni saranno irrogate sia nei confronti dell’emittente (per un importo che va dal 90 al 180% dell’imposta relativa all’imponibile non correttamente documentato o registrato), sia nei confronti del cliente che abbia utilizzato in detrazione l’IVA addebitatagli (sanzione pari al 100% dell’imposta, con un minimo di 250 Euro). Un regime particolare è stabilito per le operazioni transfrontaliere, escluse dall’utilizzo del SdI.
Infine, si segnala che il d.l. n. 119 del 23 ottobre 2018 (c.d. Decreto Fiscale, suscettibile di modifiche in sede di conversione) ha previsto, limitatamente al primo semestre 2019: in primo luogo, la non applicabilità delle sanzioni nel caso in cui la e-fattura sia emessa tardivamente ma, in ogni caso, entro il termine di liquidazione dell’IVA di periodo; per altro verso, l’applicazione delle sanzioni in misura ridotta (nella misura del 20%) se la fattura, emessa tardivamente, parteciperà alla liquidazione periodica del mese o del trimestre successivo. Ad esempio, nessuna sanzione sarà irrogata ad un contribuente “mensile” che, per un’operazione effettuata a gennaio 2019, emetterà la fattura elettronica il 15 febbraio, e, quindi, entro il termine di liquidazione periodica in scadenza il 16 febbraio. Se, invece, nel caso esposto il contribuente emetterà la e-fattura il 17 febbraio, egli sarà sanzionato nella misura del 20%.
Con il provvedimento dello scorso 15 novembre, il Garante per la protezione dei dati personali ha avvertito l’Agenzia delle Entrate che il nuovo obbligo della fatturazione elettronica «presenta rilevanti criticità in ordine alla compatibilità con la normativa in materia di protezione dei dati personali» ed ha chiesto all’Amministrazione finanziaria di illustrare con urgenza le misure volte a rendere conformi al quadro normativo italiano ed europeo i trattamenti di dati che verranno effettuati ai fini della fatturazione elettronica. L’intervento del Garante privacy genera quindi forti incognite su tempi e modi di adeguamento all’obbligo dell’e-fattura, che, qualora l’Agenzia delle Entrate non riuscisse ad adeguarsi alle indicazioni del Garante, potrebbero essere prorogati e modificati dal Governo con un provvedimento di urgenza.
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