/ News / Approfondimenti / Novità introdotte dal D.L. 149/2020
Quali modifiche sono state apportate? Che impatto avranno? Quali variazioni dovranno essere apportate ai DVR? Le risposte di Nicola Corsano, Consigliere Nazionale AiFOS
Il D.L 149/2020 - che reca misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 - ha introdotto alcune modifiche al D.Lgs 81/2008 in materia di agenti biologici, a seguito del recepimento della direttiva europea 2020/739/EU che ha classificato il SARS-CoV-2 fra gli agenti biologici di gruppo 3, lasciando gli altri Coronaviridae in gruppo 2.
Ricordiamo che nel Titolo X (Esposizioni ad agenti biologici) all’art. 268 del D.Lgs. 81/2008 gli agenti biologici sono ripartiti in 4 gruppi a seconda del rischio di infezione e un agente biologico del gruppo 3 è “un agente che può causare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori; l’agente biologico può propagarsi nella comunità, ma di norma sono disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche”.
Con l’art. 17 del D.L 149/2020 sono stati sostituiti gli allegati XLVII e XLVIII del D.Lgs. 81/2008.
Le modifiche hanno un impatto sulle attività lavorative che fanno uso deliberato di agenti biologici oltre a quelle citate, a titolo esemplificativo, in allegato XLIV.
Il nuovo allegato XLVII riporta le indicazioni sulle misure e i livelli di contenimento per ciascun gruppo, che devono essere applicate secondo la natura delle attività, la valutazione del rischio per i lavoratori e la natura dell’agente biologico in questione. Si specifica inoltre che con il termine «raccomandato» le misure devono essere applicate in linea di principio, a meno che i risultati della valutazione del rischio non indichino il contrario.
Il nuovo Allegato XLVIII suddivide le specifiche misure di Contenimento per processi industriali per Luogo di lavoro; Impianti; Attrezzature; Sistema di funzionamento; Rifiuti e Altre misure.
Le aziende che fanno uso deliberato di agenti biologici, che rientrano nei casi di cui agli artt. 274 (strutture sanitarie e veterinarie), 275 (laboratori e stabulari) e 276 (processi industriali comportanti l’uso di agenti biologici dei gruppi 2, 3 e 4), e quelle citate in allegato XILV devono aggiornare il documento di valutazione dei rischi secondo il Titolo X del D.Lgs. 81/08.
Le altre aziende non devono aggiornare il Documento di Valutazione dei rischi perché il SARS-CoV-2 rappresenta un rischio generale non riconducibile alle specifiche attività svolte; devono però applicare e aggiornare i Protocolli anti-contagio come descritto nei Protocolli firmati tra Governo e Parti Sociali contestualizzandoli alla specificità dell'impresa.
Pubblicato il: 22/12/2020
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