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Novità introdotte dal D.L. 149/2020

Quali modifiche sono state apportate? Che impatto avranno? Quali variazioni dovranno essere apportate ai DVR? Le risposte di Nicola Corsano, Consigliere Nazionale AiFOS

 

Quali modifiche sono state apportate?

Il D.L 149/2020 - che reca misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 - ha introdotto alcune modifiche al D.Lgs 81/2008 in materia di agenti biologici, a seguito del recepimento della direttiva europea 2020/739/EU che ha classificato il SARS-CoV-2 fra gli agenti biologici di gruppo 3, lasciando gli altri Coronaviridae in gruppo 2.

Ricordiamo che nel Titolo X (Esposizioni ad agenti biologici) all’art. 268 del D.Lgs. 81/2008 gli agenti biologici sono ripartiti in 4 gruppi a seconda del rischio di infezione e un agente biologico del gruppo 3 è “un agente che può causare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori; l’agente biologico può propagarsi nella comunità, ma di norma sono disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche”.

Con l’art. 17 del D.L 149/2020 sono stati  sostituiti gli allegati XLVII e XLVIII del D.Lgs. 81/2008.

Che impatto avranno?

Le modifiche hanno un impatto sulle attività lavorative che fanno uso deliberato di agenti biologici oltre a quelle citate, a titolo esemplificativo, in allegato XLIV.

Il nuovo allegato XLVII riporta le indicazioni sulle misure e i livelli di contenimento per ciascun gruppo, che devono essere applicate secondo la natura delle attività, la valutazione del rischio per i lavoratori e la natura dell’agente biologico in questione. Si specifica inoltre che con il termine «raccomandato» le misure devono essere applicate in linea di principio, a meno che i risultati della valutazione del rischio non indichino il contrario.

Il nuovo Allegato XLVIII suddivide le specifiche misure di Contenimento per processi industriali per Luogo di lavoro; Impianti; Attrezzature; Sistema di funzionamento; Rifiuti e Altre misure.

Quali variazioni dovranno essere apportate ai documenti aziendali?

Le aziende che fanno uso deliberato di agenti biologici, che rientrano nei casi di cui agli artt. 274 (strutture sanitarie e veterinarie), 275 (laboratori e stabulari) e 276 (processi industriali comportanti l’uso di agenti biologici dei gruppi 2, 3 e 4), e quelle citate in allegato XILV devono aggiornare il documento di valutazione dei rischi secondo il Titolo X del D.Lgs. 81/08.

Le altre aziende non devono aggiornare il Documento di Valutazione dei rischi perché il SARS-CoV-2 rappresenta un rischio generale non riconducibile alle specifiche attività svolte; devono però applicare e aggiornare i Protocolli anti-contagio come descritto nei Protocolli firmati tra Governo e Parti Sociali contestualizzandoli alla specificità dell'impresa.


Pubblicato il: 22/12/2020

 

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