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Manutenzione, formazione, valutazione del rischio: il Consigliere nazionale AiFOS Roberto Marasi fa il punto sulla normativa che entrerà in vigore a ottobre 2022
È ormai nota a tutti la pubblicazione del Ministero dell’Interno di tre decreti nei giorni 1, 2 e 3 settembre 2021, dove il primo istituisce la figura del Tecnico Manutentore Qualificato, il secondo ridefinisce i contorni dell’addetto alla lotta antincendio con due riferimenti importanti alla “Gestione del Sistema Antincendio in Esercizio” e “Gestione del Sistema Antincendio in Emergenza”. Ultimo e non meno importante il “mini codice” che interessa tutte le attività a rischio basso non trattate dal “codice di prevenzione incendi”. Si ridefinisce la formazione dei soggetti attori della gestione antincendio in azienda, addetti e manutentori, con un unico obiettivo il controllo continuo.
Lo scopo è quello di diminuire la percentuale degli incendi correlata a cattive manutenzioni, controlli insufficienti e progettazioni con piccole e grandi criticità.
Un ulteriore elemento che favorisce il cambiamento è dato dal miglioramento sul sistema di comunicazione tra le figure coinvolte, addetti antincendio, manutentori e progettisti, attraverso un percorso formativo ben definito favorito da una condivisione di termini definite dai decreti.
La partecipazione a corsi di formazione finalizzati ad insegnare sia attraverso parti teoriche che parti pratiche con l’ausilio di attrezzature e presidi con l’obiettivo di addestrare puntualmente i lavoratori e i tecnici trasmettendo conoscenza, abilità e competenza.
Sia i tecnici manutentori che gli addetti alla lotta antincendio saranno convolti, dai soggetti formatori qualificati nei corsi di formazione in idonei spazi per le prove pratiche con l’ausilio di attrezzature adeguate e certificate in conformità al tema trattato.
Il decreto 2 settembre 2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” serie generale n°237 del 4 ottobre 2021 entrerà in vigore ad un anno dalla sua pubblicazione, rivoluzionerà il mondo della gestione antincendio in azienda come lo farà il decreto del 1 settembre 2021 che ricordo interessare il Tecnico Manutentore. La rivoluzione è caratterizzata dal nuovo approccio proattivo favorito anche da una migliore comunicazione tra le figure protagoniste nel “Sistema di Gestione Antincendio – SGSA”. Sempre il 2 settembre viene, finalmente, qualificata una figura che fino ad oggi non ha avuto un criterio certo di professionalità; il formatore degli addetti antincendio dovrà avere dei requisiti che saranno verificati attraverso un percorso formativo coordinato e verificato del Corpo dei Vigli del Fuoco che rilascerà l’idoneità attraverso esami finali, scritti, orali e pratici.
Aifos ha già pubblicato lo schema con i criteri individuati dal decreto, dando supporto ai centri formazione (CFA) che si stanno riorganizzando per la progettazione dei nuovi corsi e nella progettazione degli spazi necessari oltre che nella ricerca di idonee attrezzature necessarie per l’addestramento anche per quella porzione di addetti fino ad ora coinvolti in forma volontaria, il rischio basso oggi ridefinito “livello 1” che, tra l’altro, rappresenta la percentuale maggiore.
È evidente che l’utilizzo di attrezzature idonee ad effettuare i corsi di formazione/addestramento dovrebbe, anche oggi, essere un requisito comune e tutti i formatori e centri formazione, tuttavia l’indirizzo normativo, anche se non ad oggi esplicitato, è quello di procedere in questo senso anche attraverso la ricerca di nuove opportunità che lo stesso mercato, in continua evoluzione, propone. Il periodo “Covid” ha maturato strumenti formativi poco utilizzati fino al 2020. L’utilizzo di piattaforme informatiche per l’emanazione di corsi webinar ha rappresentato un ancora di salvezza per le aziende che dovevano proteggere i lavoratori dal virus ma allo stesso tempo continuare la formazione. Il Decreto 2 settembre non si è fatto sfuggire l’opportunità, risultata vincente, introducendo all’interno del percorso formativo strutturato la modalità webinar per la parte teorica di emanazione dei corsi; evoluzione che potrebbe portare ad un miglioramento selettivo per l’ottenimento del requisito per gli addetti. È stato chiarito anche il periodo di riqualificazione degli addetti che è entro 5 anni dalla formazione.
Il D.M. 3 settembre 2021 serie generale n°259 del 29 ottobre 2021 protagonista nell’evoluzione normativa antincendio, insieme al D.M. 1 e 2 settembre, inquadra i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro come previsto dall’ art. 46 comma 3 lettera a) punti 1 e 2 del D.lgs 81/2008 e abroga il Decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 10 marzo 1998. Entra in vigore ad un anno dalla sua pubblicazione ed andrà applicato ai luoghi di lavoro così come definito Art. 62 comma 1 del D.lgs 81/2008 con l’esclusione del comma 2.
Datori di Lavoro, Professionisti, Consulenti e Responsabili del Servizio Prevenzione e Protezione, dovranno sviluppare una valutazione del Rischio incendio identificando tutti gli scenari probabili, identificando un indice di accadimento e le presumibili conseguenze anche in riferimento all’impatto ambientale. La valutazione dovrà considerare la salute e sicurezza dei lavoratori, la protezione delle attrezzature e delle sostante presenti all’interno dell’azienda e dei luoghi di lavoro. Un ruolo che si identifica sempre di più in quello dell’HSE Manager così come definito dalla norma UNI 11720, si fa da interlocutore tra figure professionali creando le opportunità di dialogo e di scambio delle informazioni necessarie per fornire al Datore di Lavoro gli strumenti per le scelte strategiche dell’azienda. Una nuova opportunità per RSPP e Consulenti di esplorare il tema, quello della “prevenzione e protezione antincendio”, anche attraverso un percorso formativo in merito ad una normativa già consolidata, la “Prevenzione incendi”, limitandosi alle attività che rientrano nel rischio basso non trattati dal Codice di Prevenzione incendi o da una regola tecnica ma anche attraverso le relazioni professionali tra figure competenti.
Precisamente, la valutazione del rischio incendio dovrà comprendere: individuazione dei pericoli d’incendio, la descrizione del contesto e dell’ambiente nei quali i pericoli sono stati inseriti, la determinazione delle quantità e tipologia degli occupanti esposti al rischio d’incendio, l’individuazione dei beni esposti al rischio incendio, la valutazione qualitativa e quantitativa delle conseguenze dell’incendio sugli occupanti e sul territorio (solo in alcuni casi) e l’individuazione delle misure che possano rimuovere o ridurre i pericoli che determinano rischi significativi. È ovvio pensare che quest’ultimo avvenga anche con la possibilità dell’eliminazione del pericolo, azione ben nota al Servizio Prevenzione.
Già individuato nel Codice di Prevenzione Incendi è la modalità di applicazione dei punti di prevenzione e protezione dove si identificano le priorità. In caso di evento la priorità è la salvaguardia della vita umana; quindi, l’evacuazione con lo scopo di portare tutti i lavoratori e gli eventuali visitatori al luogo sicure senza escludere nessuna eventualità anche se al momento non presente in azienda come, ad esempio, persone con esigenze speciali o particolari. Il secondo punto, non meno importante del primo, è l’incolumità delle persone, intesa come incolumità quella del soccorritore a cui oltre i presidi per operare sul principio di incendio dovrà essere fornita adeguata protezione, nello specifico, Dispositivi di Protezione Individuale per la lotta antincendio che rientrano nella terza categoria che prevede l’addestramento specifico. Il terzo punto riguarda la protezione dei beni e dell’ambiente. Per i professionisti del settore non vi sono grandi cambiamenti in quest’ultima parte; tuttavia, estendere il significato e conoscenza a tutti i livelli aziendali rientra nel percorso formativo previsto dai tre decreti.
Le misure da attuare riguarda la compartimentazione dei luoghi di lavoro, l’esodo, la gestione della Sicurezza Antincendio (GSA), il controllo dell’incendio, rilevazione ed allarme, controllo dei fumi del calore, l’operatività antincendio e la sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio. Il Datore di Lavoro, garante dell’attività, dovrà attraverso gli strumenti forniti dai tre decreti garantire l’attuazione del Piano di Emergenza strutturato in funzione della particolarità dei luoghi, del lavoro svolto e delle persone o lavoratori in esso presenti.
L’opportunità, proposta dall’attuazione dei tre decreti, è motivo di crescita professionale per le figure oggi protagoniste in azienda della sicurezza come ad esempio addetti all’emergenza, manutentori formatori e Responsabili del servizio Prevenzione protezione nonché di maggior attuazione della sicurezza emergenziale, non lasciamocela sfuggire.
AiFOS - Associazione Italiana Formatori ed Operatori della Sicurezza sul Lavoro
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