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Dal Segretario Generale AiFOS Francesco Naviglio una guida alle novità rispetto al modello 2018
L’INAIL ha pubblicato nella sezione Moduli del sito istituzionale (link) il nuovo Modello OT24 per l’anno 2019 e la relativa Guida alla compilazione. L’istanza dovrà essere inoltrata attraverso il servizio on line Inail entro il febbraio 2019, come per il 2018.
L’utilizzo di questa forma di agevolazione è rivolta alle aziende, operative da almeno un biennio, che intendano richiedere la riduzione del tasso applicato dall’INAIL secondo quanto previsto dall’art. 24 del D.M. 12.12.2000 e successive modificazioni, per gli interventi effettuati nel corso 2018 finalizzati al miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli previsti dalla normativa in materia. (D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.).
Il modello OT24/2019 ha conservato l’impostazione del modello dello scorso anno, mantenendo gli interventi articolati nelle seguenti cinque sezioni:
Gli interventi, all’interno delle singole sezioni, possono essere riferiti, in funzione della loro caratteristica, all’intera azienda oppure a singole posizioni assicurative territoriali della azienda. Possono essere realizzati in tutti i settori produttivi, ad eccezione degli interventi Settoriali Generali (SG) di cui alla sezione D, relativi solo ad alcuni settori produttivi.
Riguardo gli interventi relativi alla Responsabilità sociale (Sez. B), ai fini dell’attribuzione del punteggio, rimane confermata, anche per l’OT24/2019, la rilevanza della dimensione aziendale. Il punteggio, quindi, è differenziato in ragione dell’appartenenza dell’azienda alle varie fasce dimensionali (grandi, medie, piccole e micro imprese), e per ciascuna fascia dimensionale sono previste diverse attività da documentare per attestare la realizzazione dell’intervento selezionato.
In particolare si evidenzia che gli interventi trasversali generali (TG) e gli interventi settoriali generali (SG), presenti nelle sezioni A e B e D, devono essere riferiti all’azienda nel suo complesso e devono essere quindi realizzati per tutte le posizioni assicurative dell’azienda stessa. Per contro, gli interventi previsti nelle sezioni C ed E possono essere realizzati anche solo su singole Pat dell’azienda.
È stato mantenuto, come per gli anni precedenti, il punteggio differenziato in relazione al settore produttivo aziendale, individuato attraverso le voci di tariffa con cui è assicurata l’attività. Per gli interventi di prevenzione del rischio stradale E10-E11-E12 è stata confermata la graduazione del punteggio operata in funzione della percentuale dei lavoratori coinvolti o dei mezzi aziendali interessati.
Le principali novità per l’anno 2019 sono:
Per effetto dell’entrata in vigore della norma UNI ISO 45001:18, gli interventi A1 e A2 sono stati aggregati.
Il nuovo intervento trasversale generale A1 è stato ampliato ricomprendendo i sistemi di gestione della salute e sicurezza sul lavoro certificati sotto accreditamento secondo la norma:
È stato introdotto l’intervento trasversale generale A5: “L’azienda ha adottato o mantenuto un modello organizzativo e gestionale di cui all’art. 30 del d.lgs 81/08 e s.m.i., asseverato in conformità al Rapporto tecnico UNI TR 11709:2018”.
Da questo intervento sono escluse le imprese del settore delle costruzioni edili e di ingegneria civile e del settore dei servizi ambientali territoriali, per le quali sono presenti nel modulo interventi specifici, rispettivamente D1 e D2, già in essere nel modulo OT24 2018.
Per la realizzazione di quanto previsto dall’”Accordo quadro europeo sulle molestie e la violenza sul luogo di lavoro” del 26 aprile 2007, gli interventi A10 e B11, rispetto al modulo OT24 2018, sono stati modificati come segue: “L’azienda in attuazione dell’Accordo quadro europeo sulle molestie e la violenza sul luogo di lavoro del 26 aprile 2007 ha elaborato la relativa dichiarazione ed ha conseguentemente attuato specifiche procedure che prevedono:
Rispetto al 2018 sono stati inseriti 4 nuovi interventi settoriali - E19, E20, E21 e E22 - riguardanti la prevenzione del rischio da polveri, contenenti silice libera cristallina respirabile, mediante l’adozione di misure che hanno portato o mantenuto i livelli di esposizione personale dei lavoratori al di sotto del valore di 0,05 mg/m³. I nuovi settori individuati sono:
Alla luce di alcuni recenti infortuni mortali occorsi durante attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento e in ambienti confinati, è stato inserito un intervento trasversale “E23” declinato come segue: “Interventi per la prevenzione del rischio in ambienti sospetti di inquinamento e in ambienti confinati” rivolto alle aziende con meno di 50 lavoratori che abbiano acquistato dispositivi e/o robot atti a eliminare o ridurre la presenza dell’uomo all’interno di ambienti sospetti di inquinamento e/o di ambienti confinati. Questo intervento può essere richiesto nei quattro anni successivi all’acquisto dei dispositivi o dei robot.
In occasione della presentazione del nuovo Modello OT24/2019 l’INAIL ha evidenziato che, nell’intento di superare alcune precedenti problematiche interpretative, il modello OT24/2019 espone con maggiore chiarezza quali debbano essere le date di predisposizione della documentazione probante da sottoporre all’Istituto.
Per quanto riguarda i presupposti necessari per accedere alla riduzione va detto che sono rimasti gli stessi rispetto agli anni precedenti e tra questi rimane fondamentale la regolarità contributiva che verrà attestato dall’INAIL con il DURC on line. Fondamentale per il conseguimento della riduzione è sempre e comunque il pieno rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Poiché, come detto, l’OT24/2019 farà riferimento ad azioni svolte nel 2018 l’approfondimento del modello consentirà di mettere a punto in modo corretto ogni azione e la conservazione della documentazione che dovrà essere obbligatoriamente allegata alla domanda nella misura e nei termini indicati espressamente nel modello OT24.
FAI CLIC QUI per scaricare i modelli da utilizzare per oscillazione del tasso OT/24 anno 2019 dal sito Inail.
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