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Maggiorazioni raddoppiate ove, nei tre anni precedenti, il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni amministrative o penali per i medesimi illeciti
Sul sito dell’Ispettorato nazionale del Lavoro è stata diffusa una Nota integrativa alla Circolare 2/2019 che prevede l'aumento degli importi per le violazioni che, più di altre, incidono sulla tutela degli interessi e della dignità dei lavoratori.
La Nota fa riferimento al tema dell’applicazione delle maggiorazioni degli importi sanzionatori delle violazioni, introdotta con l'art. 1, comma 445, lett. e) della Legge 145/2018 (c.d. Legge di bilancio 2019), per chiarire le ipotesi di "recidiva" in base alle quali le maggiorazioni delle sanzioni già previste in Legge di bilancio, vengono ulteriormente raddoppiate.
Questo perché “Ad integrazione della predetta circolare, si ritiene necessario fornire alcuni chiarimenti circa la portata applicativa della lett. e) dell’art. 1, comma 445, che testualmente recita: “le maggiorazioni sono raddoppiate ove, nei tre anni precedenti, il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni amministrative o penali per i medesimi illeciti”, introducendo un’ipotesi di “recidiva””.
Nel documento viene spiegato e dettagliato, dunque, cosa si intenda per "recidiva", sul soggetto destinatario delle maggiorazioni e quali siano le ipotesi che escludono la configurabilità di tale aumento di sanzione e la sua portata applicativa.
Ricordiamo che la finalità della circolare 2/2019 riguarda l’esigenza di reprimere le condotte lesive della dignità dei lavoratori, “con particolare riferimento ai fenomeni del lavoro sommerso, dell’interposizione, del distacco transnazionale, nonché alle infrazioni in materia di orario di lavoro, riposo settimanale e/o giornaliero e di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”.
Nella Legge di Bilancio la recidiva era stata introdotta al fine di reprimere le condotte lesive della dignità dei lavoratori, stabilendo che "le maggiorazioni sono raddoppiate ove, nei tre anni precedenti, il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni amministrative o penali per i medesimi illeciti", introducendo appunto l'ipotesi di "recidiva".
Oltre a precisare quali siano i soggetti destinatari della maggiorazione delle sanzioni (trasgressori o datori di lavoro a seconda del tipo di violazione), la Nota integrativa specifica che, ai fini dell’applicazione dell’aumento in questione, “il significato da attribuire all’espressione “essere destinatario delle medesime sanzioni nel triennio precedente” va inteso nel senso di essere stato destinatario di provvedimenti divenuti definitivi nel triennio precedente alla commissione del nuovo illecito per il quale va effettuato il calcolo della sanzione”.
Si intende reiterazione dei "medesimi illeciti", l'ulteriore violazione dello stesso precetto già trasgredito nel precedente triennio, chiarisce il Ministero del lavoro nella Nota.
Nella Nota sono anche indicate le circostanze per le quali l'aumento della pena per recidiva non si applicherà; infine, il Ministero del Lavoro ricorda che gli illeciti pregressi rilevanti ai fini dell'applicazione delle maggiorazioni non debbono essere stati commessi dopo l'entrata in vigore della nuova disposizione.
Per ulteriori informazioni sulla Nota:
https://www.ispettorato.gov.it/it-it/orientamentiispettivi/Documents/Integrazione-circolare-2-2019.pdf
Per rileggere la Circolare 2/2019:
https://www.ispettorato.gov.it/it-it/in-evidenza/Pagine/Sanzioni-maggiorate-in-materia-di-lavoro-e-legislazione-sociale.aspx
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