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Simonetta Lo Brutto

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“Se non rispondi non muore nessuno. Quando guidi

#GUIDAeBASTA” è il claim della recente campagna di sicurezza stradale

promossa da Anas, in collaborazione con Polizia di Stato, per

sensibilizzare gli automobilisti sui pericoli che si corrono quando ci si

distrae al volante. L’obiettivo della campagna, diffusa su web, social

network e radio, è quello di parlare in modo diretto agli automobilisti,

usando un linguaggio accattivante, volto a far crescere la consapevolezza

dei pericoli legati ad una guida distratta.

L'Aci, invece, ha puntato solo sui social network e coinvolto l’attore

Francesco Mandelli per video e messaggi che hanno come fulcro una

domanda: «Quando guidate a 100 all'ora chiudete gli occhi?». La risposta

sono due hashtag: #guardalastrada e #mollastotelefono. Mandelli,

guidatore nel video, alla fine, spegne il cellulare, ma il peggio è già

successo. Come spesso accade.

Cosa fanno i nostri vicini di casa

Dall’esame delle cause degli incidenti stradali e dalla comparazione tra

la loro incidenza sul fenomeno infortunistico ed il regime sanzionatorio

loro riservato nel vigente Codice della Strada, si rileva che alcuni

comportamenti effettivamente molto pericolosi non sono oggetto di

sanzioni proporzionate e, perciò, dissuasive.

Con quanto si è detto sino ad ora, si ha la percezione, in parte vera, che

il trattamento sanzionatorio della “guida distratta” non sia proporzionato

alla gravità del fenomeno infortunistico.

L’art. 173 del Codice della Strada

2

si è detto essere l’unica norma nel

panorama giuridico italiano che si occupa della materia. Vietando l’uso del

2

Art. 173 Uso di lenti o di determinati apparecchi durante la guida:

“1.Il

titolare di patente di guida, al quale in sede di rilascio o rinnovo della patente stessa sia stato

prescritto di integrare le proprie deficienze organiche e minorazioni anatomiche o funzionali per mezzo

di lenti o di determinati apparecchi, ha l’obbligo di usarli durante la guida.

2. È vietato al conducente di far uso durante la marcia di apparecchi radiotelefonici ovvero di usare cuffie

sonore, fatta eccezione per i conducenti dei veicoli delle Forze armate e dei Corpi di cui all’articolo 138,

comma 11, e di polizia. E’ consentito l’uso di apparecchi a viva voce o dotati di auricolare purché il

conducente abbia adeguate capacità uditive ad entrambe le orecchie che non richiedono per il loro

funzionamento l’uso delle mani.

3. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del

pagamento di una somma da euro 81,00 a euro 326,00.

3 bis. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del

pagamento di una somma da euro 161,00 a euro 646,00. Si applica la sanzione amministrativa accessoria

della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi, qualora lo stesso soggetto compia un’ulteriore

violazione del corso di un biennio.” Punti decurtati: 5.