Nuovo Accordo Stato-Regioni 7 luglio 2016 ed altri
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12.5 Formazione dei lavoratori somministrati
La nota di cui al PARAGRAFO 8 CREDITI FORMATIVI dell’Accordo CSR 21.12.2011, è sosti-
tuita dalle previsioni di cui al presente paragrafo:
La formazione dei lavoratori in caso di somministrazione di lavoro ai sensi dell’art. 35 comma 4
del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81 viene effettuata a carico del somministratore che informa i lavo-
ratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive e li forma e addestra
all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa per la quale
essi vengono assunti. Il contratto di somministrazione può prevedere che tale obbligo sia adem-
piuto dall'utilizzatore.
12.6
Mutuo riconoscimento dei progetti sperimentali in e-learning per la formazione
specifica ex accordo art. 37, paragrafo 3
Il mutuo riconoscimento tra Regioni consiste nell’accettazione di ulteriori “progetti sperimentali
in e-learning”, purché espressamente previsti nelle delibere regionali (criteri, tempi, modalità) e
documentati attraverso la presenza nei documenti/attestati dell’avvenuta formazione dei seguenti
riferimenti:
-
estremi dell’atto amministrativo nella quale si enunciano i criteri per l’accettazione dei
progetti formativi sperimentali;
-
protocollo regionale di accettazione del progetto formativo in e-learning specifico.
12.7
E-learning per la formazione specifica ex accordo art. 37
Nelle aziende inserite nel rischio basso, così come riportato nella tabella di cui all’allegato II
dell’accordo del 21 dicembre 2011, è consentito il ricorso alla modalità e-learning, nel rispetto
delle disposizioni di cui all’allegato II e a condizione che i discenti abbiano possibilità di accesso
alle tecnologie impiegate, familiarità con l’uso del computer e buona conoscenza della lingua
utilizzata, per l’erogazione della formazione specifica dei lavoratori di cui all’accordo sancito
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e Province autonome di
Trento e Bolzano nella seduta del 21 dicembre 2011 relativo alla individuazione dei contenuti
della formazione dei lavoratori, dei dirigenti e dei preposti.
Tale indicazione vale anche per la formazione specifica dei lavoratori che, a prescindere dal
settore di appartenenza, non svolgono mansioni che comportino la loro presenza, anche saltuaria,
nei reparti produttivi, così come indicato al primo periodo del paragrafo 4 “Condizioni
particolari” dell’accordo del 21 dicembre 2011.
A tal fine si precisa che la formazione specifica per lavoratori deve essere riferita, in ogni caso,
all’effettiva mansione svolta dal lavoratore e deve essere pertanto erogata rispetto agli aspetti
specifici scaturiti dalla valutazione dei rischi. Pertanto per le aziende inserite nel rischio basso non
è consentito il ricorso alla modalità e-learning per tutti quei lavoratori che svolgono mansioni che
li espongono ad un rischio medio o alto.
12.8
Organizzazione dei corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro
In tutti i corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, fatti salvi quelli nei quali
vengono stabiliti criteri specifici relativi al numero dei partecipanti, è possibile ammettere un
numero massimo di partecipanti ad ogni corso pari a 35 unità.
L’aggiornamento per lavoratori, preposti, dirigenti, datori di lavoro che intendono svolgere i
compiti propri del servizio di prevenzione e protezione di cui agli accordi del 21 dicembre 2011 e
quello per il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza previsto dall’art. 37, comma 11, del
d.lgs. n. 81/2008 può essere ottemperato per mezzo della partecipazione a convegni o seminari
nella misura non superiore al 50% del totale di ore previste.