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Nuovo Accordo Stato-Regioni 7 luglio 2016 ed altri

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12.5 Formazione dei lavoratori somministrati

La nota di cui al PARAGRAFO 8 CREDITI FORMATIVI dell’Accordo CSR 21.12.2011, è sosti-

tuita dalle previsioni di cui al presente paragrafo:

La formazione dei lavoratori in caso di somministrazione di lavoro ai sensi dell’art. 35 comma 4

del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81 viene effettuata a carico del somministratore che informa i lavo-

ratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive e li forma e addestra

all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa per la quale

essi vengono assunti. Il contratto di somministrazione può prevedere che tale obbligo sia adem-

piuto dall'utilizzatore.

12.6

Mutuo riconoscimento dei progetti sperimentali in e-learning per la formazione

specifica ex accordo art. 37, paragrafo 3

Il mutuo riconoscimento tra Regioni consiste nell’accettazione di ulteriori “progetti sperimentali

in e-learning”, purché espressamente previsti nelle delibere regionali (criteri, tempi, modalità) e

documentati attraverso la presenza nei documenti/attestati dell’avvenuta formazione dei seguenti

riferimenti:

-

estremi dell’atto amministrativo nella quale si enunciano i criteri per l’accettazione dei

progetti formativi sperimentali;

-

protocollo regionale di accettazione del progetto formativo in e-learning specifico.

12.7

E-learning per la formazione specifica ex accordo art. 37

Nelle aziende inserite nel rischio basso, così come riportato nella tabella di cui all’allegato II

dell’accordo del 21 dicembre 2011, è consentito il ricorso alla modalità e-learning, nel rispetto

delle disposizioni di cui all’allegato II e a condizione che i discenti abbiano possibilità di accesso

alle tecnologie impiegate, familiarità con l’uso del computer e buona conoscenza della lingua

utilizzata, per l’erogazione della formazione specifica dei lavoratori di cui all’accordo sancito

sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e Province autonome di

Trento e Bolzano nella seduta del 21 dicembre 2011 relativo alla individuazione dei contenuti

della formazione dei lavoratori, dei dirigenti e dei preposti.

Tale indicazione vale anche per la formazione specifica dei lavoratori che, a prescindere dal

settore di appartenenza, non svolgono mansioni che comportino la loro presenza, anche saltuaria,

nei reparti produttivi, così come indicato al primo periodo del paragrafo 4 “Condizioni

particolari” dell’accordo del 21 dicembre 2011.

A tal fine si precisa che la formazione specifica per lavoratori deve essere riferita, in ogni caso,

all’effettiva mansione svolta dal lavoratore e deve essere pertanto erogata rispetto agli aspetti

specifici scaturiti dalla valutazione dei rischi. Pertanto per le aziende inserite nel rischio basso non

è consentito il ricorso alla modalità e-learning per tutti quei lavoratori che svolgono mansioni che

li espongono ad un rischio medio o alto.

12.8

Organizzazione dei corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro

In tutti i corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, fatti salvi quelli nei quali

vengono stabiliti criteri specifici relativi al numero dei partecipanti, è possibile ammettere un

numero massimo di partecipanti ad ogni corso pari a 35 unità.

L’aggiornamento per lavoratori, preposti, dirigenti, datori di lavoro che intendono svolgere i

compiti propri del servizio di prevenzione e protezione di cui agli accordi del 21 dicembre 2011 e

quello per il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza previsto dall’art. 37, comma 11, del

d.lgs. n. 81/2008 può essere ottemperato per mezzo della partecipazione a convegni o seminari

nella misura non superiore al 50% del totale di ore previste.