Nuovo Accordo Stato-Regioni 7 luglio 2016 ed altri
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34, comma 2 e 37, comma 2 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive
modificazioni e integrazioni» (Repertorio atti n. 153 /CSR del 25 luglio 2012).
12.11
Modifiche all’accordo per l’individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali
è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, ai sensi dell’articolo 73,
comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (53/CSR del 22 febbraio 2012).
La lettera i) del Paragrafo 1 (INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI FORMATORI E SISTEMA
DI ACCREDITAMENTO.) sottosessione 1.1 è così sostituita:
i) gli organismi paritetici quali definiti all’articolo 2, comma 1, lettera ee), del D.Lgs. n. 81/2008 e
per lo svolgimento delle funzioni di cui all’articolo 51 del D.Lgs. n. 81/2008, istituiti nel settore
di impiego delle attrezzature oggetto della formazione;
Il punto 9.2 dell’Accordo Stato-Regioni del 22/02/2012 è sostituito dal seguente:
Gli attestati di abilitazione conseguenti ai corsi di cui al punto 9.1 hanno validità di 5 anni a
decorrere rispettivamente dalla data di entrata in vigore del presente Accordo per quelli di cui alla
lettera a), dalla data di aggiornamento per quelli di cui alla lettera b) e dalla data di attestazione di
superamento della verifica finale di apprendimento per quelli di cui alla lettera c).
12.12
Monitoraggio e controllo da parte degli organismi di vigilanza sugli enti di
erogazione della formazione sui formati
Con Accordo di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali, sono stabilite le
modalità per il monitoraggio dell’applicazione degli accordi in materia formazione, in particolare
riguardo al controllo sul mercato della formazione, al rispetto della normativa di riferimento sia
da parte degli enti erogatori di formazione, sia da parte dei soggetti formati (interni o esterni alle
imprese), destinatari di adempimenti legislativi.
13.
ENTRATA IN VIGORE
Il presente accordo entra in vigore decorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione.
14.
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
In fase di prima applicazione e comunque non oltre dodici mesi dall’entrata in vigore del presente
accordo, possono essere avviati corsi di formazione per responsabili e addetti del servizio di pre-
venzione e protezione rispettosi dell’accordo Stato-Regioni del 26 gennaio 2006.
15.
DISPOSIZIONI FINALI
Fatto salvo quanto previsto al punto 14 del presente Accordo, alla data di entrata in vigore del
presente accordo sono abrogati i seguenti accordi:
-
accordo sancito il 26 gennaio 2006 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra il
Governo e le Regioni e le Province autonome attuativo dell’articolo 2, commi 2, 3, 4 e 5
del decreto legislativo 23 giugno 2003, n. 195, che integra il decreto legislativo 19
settembre 1994, n. 626, in materia di prevenzione e protezione dei lavoratori sui luoghi
di lavoro, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2006;
-
accordo sancito il 8 ottobre 2006 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra il
Governo e le Regioni e le Province autonome relativo all’emanazione delle linee guida
interpretative dell’accordo sancito in Conferenza Stato-Regioni il 26 gennaio 2006, in
attuazione dell’articolo 8-bis, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n.
626, introdotto dall’articolo 2 del decreto legislativo del 23 giugno 2003, n. 195 in
materia di prevenzione e protezione dei lavoratori sui luoghi di lavoro. (Repertorio atti
n. 2635) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 7 dicembre 2006.