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Nuovo Accordo Stato-Regioni 7 luglio 2016 ed altri

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dalla data di conseguimento della laurea, se avvenuta dopo il 15 maggio 2008.

Ferme restando le rispettive norme di riferimento e le eventuali sanzioni previste per i soggetti

obbligati, l’assenza della regolare frequenza ai corsi di aggiornamento, qualora previsti, non fa

venir meno il credito formativo maturato dalla regolare frequenza ai corsi abilitanti e il

completamento dell’aggiornamento, pur se effettuato in ritardo, consente di ritornare ad eseguire

la funzione esercitata.

In ogni caso per poter esercitare la propria funzione, gli RSPP e gli ASPP dovranno, in ogni

istante, poter dimostrare che nel quinquennio antecedente hanno partecipato a corsi di formazione

per un numero di ore non inferiore a quello minimo previsto.

Resta inteso che, in analogia con quanto previsto per gli RSPP e ASPP, qualora la formazione

costituisca a tutti gli effetti un titolo abilitativo all’esercizio della funzione esercitata – come a

titolo esemplificativo, nel caso del Coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione, gli

addetti al Primo Soccorso, gli operatori addetti all’uso delle attrezzature di cui all’Accordo del 22

febbraio 2012 per le quali è richiesta una specifica abilitazione, ecc .- tale funzione deve ritenersi

non esercitabile se non viene completato l’aggiornamento riferito al periodo indicato dalle

specifiche norme (ad esempio, quinquennio, triennio, ecc.).

Alla data di entrata in vigore del presente accordo, l’eventuale completamento dell’aggiornamento

relativo al quinquennio precedente, potrà essere realizzato nel rispetto delle nuove regole.

11.

ATTESTAZIONI

Gli attestati vengono rilasciati dai soggetti individuati al punto 2 del presente accordo che

provvedono alla custodia/archiviazione, anche su supporti informatici, della documentazione

relativamente a ciascun corso.

Gli attestati devono prevedere i seguenti elementi minimi comuni:

a)

denominazione del soggetto formatore;

b)

dati anagrafici del partecipante al corso;

c)

specifica della tipologia di corso seguito con indicazione del corso frequentato e

indicazione della durata (nel caso dei Moduli B è necessario indicare: Modulo B

comune e/o Moduli di specializzazione);

d)

periodo di svolgimento del corso;

e)

firma del soggetto formatore.

Le Regioni e Province autonome riconoscono reciprocamente gli attestati rilasciati nei rispettivi

territori.

Presso il soggetto formatore deve essere conservato per almeno 10 anni il “Fascicolo del corso”

contenente:

-

dati anagrafici del partecipante;

-

registro del corso recante: elenco dei partecipanti (con firme), nominativo e firma del

docente o, se più di uno, dei docenti, contenuti, ora di inizio e fine, documentazione

relativa alla verifica di apprendimento.