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Nuovo Accordo Stato-Regioni 7 luglio 2016 – RSPP/ASPP

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indicato nel presente paragrafo, e comunque per un numero di ore che non può essere superiore al

50% del totale di ore di aggiornamento complessivo:

-

ASPP:

10 ore;

-

RSPP

: 20 ore.

Per ciascun convegno o seminario è richiesta la tenuta del registro di presenza dei partecipanti da

parte del soggetto che realizza l'iniziativa e non vi è alcun vincolo sul numero massimo di

partecipanti.

I corsi di aggiornamento, compresi quelli erogati in modalità e-learning, i convegni e i seminari

devono essere organizzati e realizzati dai soggetti formatori indicati al punto 2 del presente

accordo "INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI FORMATORI E SISTEMA DI

ACCREDITAMENTO".

Ai fini dell’aggiornamento per RSPP e ASPP, la partecipazione a corsi di formazione finalizzati

all’ottenimento e/o all’aggiornamento di qualifiche specifiche come quelle, a titolo meramente

esemplificativo e non esaustivo, dei dirigenti e dei preposti (ex art. 37 d.lgs. n. 81/2008), dei

lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di

evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo

soccorso e, comunque, di gestione delle emergenze di cui agli artt. 44, 45 e 46 del d.lgs. n.

81/2008, non è da ritenersi valida.

Fatto salvo quanto previsto al punto 8, la partecipazione ai corsi di specializzazione (Modulo B-

SP1, B-SP2, B-SP3, B-SP4) non è valida ai fini dell’aggiornamento per RSPP e ASPP.

Ai fini dell’aggiornamento per RSPP e ASPP, la partecipazione a corsi di aggiornamento per

formatore per la sicurezza sul lavoro, ai sensi del decreto interministeriale 6 marzo 2013, è da

ritenersi valida e viceversa.

Ai fini dell’aggiornamento per RSPP e ASPP, la partecipazione a corsi di aggiornamento per

coordinatore per la sicurezza, ai sensi dell’allegato XIV del d.lgs. n. 81/2008, è da ritenersi valida

e viceversa.

9.1 Modifiche all’ Allegato XIV del d.lgs. 81/08

In riferimento all’assolvimento dell’aggiornamento del coordinatore per la progettazione e per

l’esecuzione dei lavori per il tramite di convegni o seminari, la frase “

L’aggiornamento può

essere svolto anche attraverso la partecipazione a convegni o seminari con un numero massimo

di 100 partecipanti”

di cui al paragrafo MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEI CORSI

dell’Allegato XIV del d.lgs. n. 81/2008 è sostituita dalla presente:

“L’aggiornamento può essere svolto anche attraverso la partecipazione a convegni o seminari, in

tal caso è richiesta la tenuta del registro di presenza dei partecipanti da parte del soggetto che

realizza l'iniziativa e non vi è alcun vincolo sul numero massimo di partecipanti.”

10.

DECORRENZA AGGIORNAMENTO

Fermo restando quanto previsto al punto 8, l’aggiornamento ha decorrenza quinquennale e parte

dalla conclusione del Modulo B comune.

Per i soggetti esonerati, ai sensi dell’art. 32, comma 5, d.lgs. n. 81/2008 e punto 1, allegato A, del

presente accordo, l’obbligo di aggiornamento quinquennale decorre:

dalla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 81/2008 e cioè dal 15 maggio 2008;