Nuovo Accordo Stato-Regioni 7 luglio 2016 – RSPP/ASPP
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indicato nel presente paragrafo, e comunque per un numero di ore che non può essere superiore al
50% del totale di ore di aggiornamento complessivo:
-
ASPP:
10 ore;
-
RSPP
: 20 ore.
Per ciascun convegno o seminario è richiesta la tenuta del registro di presenza dei partecipanti da
parte del soggetto che realizza l'iniziativa e non vi è alcun vincolo sul numero massimo di
partecipanti.
I corsi di aggiornamento, compresi quelli erogati in modalità e-learning, i convegni e i seminari
devono essere organizzati e realizzati dai soggetti formatori indicati al punto 2 del presente
accordo "INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI FORMATORI E SISTEMA DI
ACCREDITAMENTO".
Ai fini dell’aggiornamento per RSPP e ASPP, la partecipazione a corsi di formazione finalizzati
all’ottenimento e/o all’aggiornamento di qualifiche specifiche come quelle, a titolo meramente
esemplificativo e non esaustivo, dei dirigenti e dei preposti (ex art. 37 d.lgs. n. 81/2008), dei
lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di
evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo
soccorso e, comunque, di gestione delle emergenze di cui agli artt. 44, 45 e 46 del d.lgs. n.
81/2008, non è da ritenersi valida.
Fatto salvo quanto previsto al punto 8, la partecipazione ai corsi di specializzazione (Modulo B-
SP1, B-SP2, B-SP3, B-SP4) non è valida ai fini dell’aggiornamento per RSPP e ASPP.
Ai fini dell’aggiornamento per RSPP e ASPP, la partecipazione a corsi di aggiornamento per
formatore per la sicurezza sul lavoro, ai sensi del decreto interministeriale 6 marzo 2013, è da
ritenersi valida e viceversa.
Ai fini dell’aggiornamento per RSPP e ASPP, la partecipazione a corsi di aggiornamento per
coordinatore per la sicurezza, ai sensi dell’allegato XIV del d.lgs. n. 81/2008, è da ritenersi valida
e viceversa.
9.1 Modifiche all’ Allegato XIV del d.lgs. 81/08
In riferimento all’assolvimento dell’aggiornamento del coordinatore per la progettazione e per
l’esecuzione dei lavori per il tramite di convegni o seminari, la frase “
L’aggiornamento può
essere svolto anche attraverso la partecipazione a convegni o seminari con un numero massimo
di 100 partecipanti”
di cui al paragrafo MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEI CORSI
dell’Allegato XIV del d.lgs. n. 81/2008 è sostituita dalla presente:
“L’aggiornamento può essere svolto anche attraverso la partecipazione a convegni o seminari, in
tal caso è richiesta la tenuta del registro di presenza dei partecipanti da parte del soggetto che
realizza l'iniziativa e non vi è alcun vincolo sul numero massimo di partecipanti.”
10.
DECORRENZA AGGIORNAMENTO
Fermo restando quanto previsto al punto 8, l’aggiornamento ha decorrenza quinquennale e parte
dalla conclusione del Modulo B comune.
Per i soggetti esonerati, ai sensi dell’art. 32, comma 5, d.lgs. n. 81/2008 e punto 1, allegato A, del
presente accordo, l’obbligo di aggiornamento quinquennale decorre:
dalla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 81/2008 e cioè dal 15 maggio 2008;