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Nuovo Accordo Stato-Regioni 7 luglio 2016 – RSPP/ASPP

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12.

DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE ALLA DISCIPLINA DELLA

FORMAZIONE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

12.1

Requisiti dei docenti nei corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul

lavoro

In tutti i corsi obbligatori di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, fatti salvi

quelli nei quali i requisiti dei docenti siano già previsti da norme specifiche, i docenti devono

essere in possesso dei requisiti previsti dal decreto interministeriale 6 marzo 2013, emanato in

attuazione dell'articolo 6, comma 8, lettera m-bis), del d.lgs. n. 81/2008, entrato in vigore il 18

marzo 2014.

Il datore di lavoro in possesso dei requisiti per lo svolgimento diretto dei compiti del servizio di

prevenzione e protezione di cui all’articolo 34 del d.lgs. n. 81/2008, può svolgere, esclusivamente

nei riguardi dei propri lavoratori, la formazione di cui all’accordo sancito in sede di Conferenza

permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano nella

seduta del 21 dicembre 2011 relativo alla individuazione dei contenuti della formazione dei

lavoratori, dei dirigenti e dei preposti, anche se non in possesso del requisito relativo alla capacità

didattica stabilito dal decreto interministeriale 6 marzo 2013.

12.2

Condizioni particolari per la formazione del datore di lavoro che svolga i compiti

del servizio di prevenzione e protezione

Un datore di lavoro, la cui attività risulti inserita nei macrosettori Ateco a rischio medio/alto,

secondo quanto individuato nella tabella di cui all’allegato II dell’accordo del 21 dicembre 2011

(ex artt. 34 d.lgs. n. 81/2008), può partecipare al modulo di formazione per datore di lavoro che

svolge i compiti del servizio di prevenzione e protezione relativo al livello di rischio basso, se

tutti i lavoratori svolgono esclusivamente attività appartenenti ad un livello di rischio basso; se

tale condizione viene successivamente meno, il datore di lavoro è tenuto ad integrare la propria

formazione, in numero di ore e contenuti, avuto riguardo alle mutate condizioni di rischio

dell’attività dei propri lavoratori.

Analogamente, un datore di lavoro, la cui attività risulta inserita nella tabella di cui all’allegato II

dell’accordo del 21 dicembre 2011 (ex artt. 34 d.lgs. n. 81/2008) nei settori di attività a rischio

basso, deve partecipare o integrare la formazione per datore di lavoro, che svolga i compiti del

servizio di prevenzione e protezione relativo al livello di rischio medio o alto, se ha al suo interno

lavoratori che svolgono attività appartenenti ad un livello di rischio medio o alto.

12.3

Riconoscimento della formazione del medico competente

Il medico competente che svolge la sua opera in qualità di dipendente del datore di lavoro (art. 39,

comma 2, lettera

c)

del d.lgs. n. 81/2008) è esonerato dalla partecipazione ai corsi di formazione

previsti dall’art. 37, comma 1, del d.lgs. n. 81/2008 sia perché soggetto ad una formazione

continua ai sensi dell’art. 38, comma 3, del d.lgs. n. 81/2008 sia perchè collabora con il datore di

lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi ai sensi dell’art. 25

del d.lgs. n. 81/2008.

12.4 Riconoscimento della formazione dei pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio

Sono esonerati dalla frequenza ai corsi di formazione di cui all’art. 32 comma 2 primo periodo del

d.lgs. n. 81/2008 coloro che, non più in servizio, abbiano svolto attività tecnica in materia di salu-

te e sicurezza, per almeno cinque anni, in qualità di pubblici ufficiali o di incaricati di pubblico

servizio.