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Nuovo Accordo Stato-Regioni 7 luglio 2016 – RSPP/ASPP

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La lettera a) del paragrafo 1. “INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI FORMATORI E SISTEMA

DI ACCREDITAMENTO” dell’accordo del 21 dicembre 2011 (ex art. 34 d.lgs. n. 81/2008) re-

pertorio atti 223/CSR è sostituita con la seguente:

a)

le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, anche mediante le proprie

strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione (Aziende Sanitarie Locali, etc.) e

della formazione professionale; le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano

possono, altresì, autorizzare, o ricorrere a ulteriori soggetti operanti nel settore della

formazione professionale accreditati in conformità al modello di accreditamento definito in

ogni Regione e Provincia autonoma ai sensi dell’intesa sancita in data 20 marzo 2008 e

pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 23 gennaio 2009;

L’allegato V contiene una tabella riassuntiva dei criteri della formazione rivolta ai principali

soggetti con ruoli in materia di prevenzione.

12.9

Modifiche all’accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro

della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sui corsi di

formazione per lo svolgimento diretto, da parte del datore di lavoro, dei compiti di

prevenzione e protezione dai rischi, ai sensi dell’articolo 34, commi 2 e 3, del

decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Repertorio atti n.223/CSR del 21 dicembre

2011).

La lettera h) del Paragrafo 1 (INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI FORMATORI E SISTEMA

DI ACCREDITAMENTO) è così sostituita:

h) gli organismi paritetici quali definiti all’art. 2 comma 1 lettera ee), del D.Lgs. n. 81/08 e per lo

svolgimento delle funzioni di cui all’art. 51 del D.Lgs. n. 81/08;

La NOTA del Paragrafo 1 è così sostituita:

NOTA: Le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori e gli organismi paritetici

possono effettuare le attività formative e di aggiornamento o direttamente o avvalendosi di

strutture formative di loro diretta emanazione.

12.10

Modifiche all’accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro

della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la

formazione dei lavoratori, ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del decreto legislativo

9 aprile 2008, n. 81 (Repertorio atti n.221/CSR del21 dicembre 2011).

La nota nella premessa è così sostituita:

Nota: in coerenza con le previsioni di cui all’articolo 37, comma 12, del D.Lgs. n. 81/08, i corsi di

formazione per i lavoratori vanno realizzati previa richiesta di collaborazione agli organismi

paritetici, così come definiti all’articolo 2, comma 1, lettera ee), del D.Lgs. 81/08, ove esistenti sia

nel territorio che nel settore nel quale opera l’azienda. In mancanza, il datore di lavoro procede

alla pianificazione e realizzazione delle attività di formazione. Ove la richiesta riceva riscontro da

parte dell’organismo paritetico, delle relative indicazioni occorre tener conto nella pianificazione

e realizzazione delle attività di formazione, anche ove tale realizzazione non sia affidata agli

organismi paritetici. Ove la richiesta di cui al precedente periodo non riceva riscontro

dall’organismo paritetico entro quindici giorni dal suo invio, il datore di lavoro procede

autonomamente alla pianificazione e realizzazione delle attività di formazione.

Si rappresenta, inoltre che devono intendersi soppressi i riferimenti agli contenuti nel paragrafo

“Collaborazione degli organismi paritetici alla formazione” dell’Accordo tra il Governo, le

Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sul documento proposto dal Ministero del

lavoro e delle politiche sociali recante «Adeguamento e linee applicative degli accordi ex articolo