Q4, 2015 - Editoriale
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Da quanto esposto, appare chiaro che l’organizzazione del lavoro è
elemento fondamentale per identificare i beneficiari della normativa,
operando anche come contesto da analizzare per identificare i soggetti
obbligati all’adempimento delle singole norme di legge; di fatto, è proprio
l’organizzazione del lavoro che permette di capire – con apprezzamento
non solo giuridico, bensì anche e soprattutto operativo – come possano
ripartirsi tra i soggetti del sistema di prevenzione aziendale (datore di
lavoro, dirigente, preposto e lavoratore, ma anche servizio di prevenzione
e protezione e medico competente, quali funzioni di staff) compiti e
responsabilità. Tali soggetti, ciascuno nell’ambito – che può avere,
ovviamente, differente ampiezza in concreto – delle proprie prerogative e
responsabilità, avranno il compito di attuare le misure di prevenzione,
secondo quanto richiesto dalla vigente normativa, garantendo l’effettività
della tutela delle persone che, a qualunque titolo, facciano parte o entrino
in contatto con una organizzazione di lavoro.
L’ampiezza della obbligatorietà dell’onere di prevenzione a carico delle
organizzazioni aziendali non viene meno, ovviamente, in relazione alla
circostanza che le modalità, per mezzo delle quali tali obblighi vanno
perseguiti, non siano indicate nel dettaglio nelle norme di legge o nella loro
attuazione. Per fare un paio di esempi addirittura banali, anche se il D.lgs.
n. 81/08 non stabilisce quanti debbano essere i componenti del servizio di
primo soccorso o del servizio di prevenzione e protezione in azienda, è pur
sempre chiaro che il richiamo contenuto nel “testo unico” alla necessaria
adeguatezza di tali strumenti di prevenzione, rispetto alla complessità dei
rischi in azienda, impone al datore di lavoro di non sottodimensionare –
come accade talvolta, per ragioni generalmente economiche – tali servizi
e per evitare che siano inadeguati allo scopo che la legge attribuisce (in
modo chiaro per quanto non dettagliato) loro. Questo sempre in
applicazione della logica per cui ciò che l’ordinamento giuridico italiano
richiede alle organizzazioni di lavoro (e, in particolare, a datori di lavoro e
dirigenti, che rispetto a tali organizzazioni hanno compiti di direzione di
più alto profilo) è una articolazione coerente, non solo con le finalità di
produzione e scambio di beni e servizi, ma anche con quelle di tutela di
tutti i lavoratori.
In altre parole, la vigente regolamentazione in materia di salute e
sicurezza sul lavoro – presupponendo una moderna maturità delle
organizzazioni del lavoro italiane – lascia alla dimensione più tipica della
imprenditoria, ossia alla libertà dell’iniziativa economica (quella che è