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Q4, 2015 - Editoriale

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Da quanto esposto, appare chiaro che l’organizzazione del lavoro è

elemento fondamentale per identificare i beneficiari della normativa,

operando anche come contesto da analizzare per identificare i soggetti

obbligati all’adempimento delle singole norme di legge; di fatto, è proprio

l’organizzazione del lavoro che permette di capire – con apprezzamento

non solo giuridico, bensì anche e soprattutto operativo – come possano

ripartirsi tra i soggetti del sistema di prevenzione aziendale (datore di

lavoro, dirigente, preposto e lavoratore, ma anche servizio di prevenzione

e protezione e medico competente, quali funzioni di staff) compiti e

responsabilità. Tali soggetti, ciascuno nell’ambito – che può avere,

ovviamente, differente ampiezza in concreto – delle proprie prerogative e

responsabilità, avranno il compito di attuare le misure di prevenzione,

secondo quanto richiesto dalla vigente normativa, garantendo l’effettività

della tutela delle persone che, a qualunque titolo, facciano parte o entrino

in contatto con una organizzazione di lavoro.

L’ampiezza della obbligatorietà dell’onere di prevenzione a carico delle

organizzazioni aziendali non viene meno, ovviamente, in relazione alla

circostanza che le modalità, per mezzo delle quali tali obblighi vanno

perseguiti, non siano indicate nel dettaglio nelle norme di legge o nella loro

attuazione. Per fare un paio di esempi addirittura banali, anche se il D.lgs.

n. 81/08 non stabilisce quanti debbano essere i componenti del servizio di

primo soccorso o del servizio di prevenzione e protezione in azienda, è pur

sempre chiaro che il richiamo contenuto nel “testo unico” alla necessaria

adeguatezza di tali strumenti di prevenzione, rispetto alla complessità dei

rischi in azienda, impone al datore di lavoro di non sottodimensionare –

come accade talvolta, per ragioni generalmente economiche – tali servizi

e per evitare che siano inadeguati allo scopo che la legge attribuisce (in

modo chiaro per quanto non dettagliato) loro. Questo sempre in

applicazione della logica per cui ciò che l’ordinamento giuridico italiano

richiede alle organizzazioni di lavoro (e, in particolare, a datori di lavoro e

dirigenti, che rispetto a tali organizzazioni hanno compiti di direzione di

più alto profilo) è una articolazione coerente, non solo con le finalità di

produzione e scambio di beni e servizi, ma anche con quelle di tutela di

tutti i lavoratori.

In altre parole, la vigente regolamentazione in materia di salute e

sicurezza sul lavoro – presupponendo una moderna maturità delle

organizzazioni del lavoro italiane – lascia alla dimensione più tipica della

imprenditoria, ossia alla libertà dell’iniziativa economica (quella che è