Q4, 2015 - Editoriale
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decisionale che non sono previsti dal “testo unico” e presuppongono
prerogative e poteri che raramente possiedono le strutture di health and
safety (quando specificamente create). Anche questa evidenza costituisce
una debolezza nelle prassi aziendali più frequenti, in ordine alla
organizzazione della salute e sicurezza in azienda, che il Rapporto
evidenzia in modo chiaro e che, auspico, venga progressivamente superata
attraverso una corretta collocazione – e congrua dotazione in termini di
risorse umane e strumenti operativi – delle funzioni aziendali di governo
della salute e sicurezza nelle aziende italiane.
Inoltre, sarebbe opportuno che i comportamenti di preposti e lavoratori
fossero oggetto di una efficace attività di vigilanza, nel rispetto di quanto
disposto dall’articolo 18, comma 3-bis, del D.lgs. n. 81/08, che espone a
responsabilità i datori di lavoro e i dirigenti non solo quando violino le
norme ad essi specificamente dedicate (v. obblighi di cui all’articolo 18
del “testo unico”), ma anche quando omettano di vigilare
sull’adempimento degli obblighi da parte di preposti e/o lavoratori.
A tale ultimo riguardo, di particolare rilevanza è, a mio avviso, la
disposizione di cui all’articolo 16, ultimo comma, del D.lgs. n. 81/2008, la
quale prevede che: “La delega di funzioni non esclude l’obbligo di
vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da
parte del delegato delle funzioni trasferite. L’obbligo di cui al precedente
periodo si intende assolto in caso di adozione ed efficace attuazione del
modello di verifica e controllo di cui all’articolo 30, comma 4”. Tale
disposizione comporta, come è stato osservato, la necessità di integrare lo
strumento della delega con il modello di organizzazione e gestione di cui
all’articolo 30 del D.lgs. n. 81/08, senza il quale le deleghe conferite non
potranno più svolgere la funzione di esonero della responsabilità del datore
di lavoro delegante. In tal caso, d’altro verso, l’esistenza di un modello,
non solo adottato ma anche “efficacemente attuato”, può produrre un
effetto liberatorio del soggetto obbligato (delegante) rispetto all’obbligo di
vigilare sulla condotta del soggetto obbligato e, quindi, una incidenza del
modello di organizzazione e gestione non solo sulla responsabilità
amministrativa dell’ente ma su quella individuale del soggetto (persona
fisica) delegante.
Con questa previsione secondo alcuni sarebbe stata introdotta una sorta
di “presunzione” (iuris tantum) di avvenuto controllo da parte del datore
di lavoro, al ricorrere delle condizioni ivi previste (ossia di un modello