Lorenzo Fantini
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adottato ed efficacemente attuato). Altri autori hanno invece osservato
come al datore di lavoro la legge non richiede di esercitare personalmente
un’attività di controllo puntuale, specifica e continua sull’operato altrui,
ma solo di allestire ed attuare un sistema di sorveglianza idoneo a vigilare
efficacemente sul rispetto dei protocolli decisionali e sulla “tenuta” del
sistema organizzativo nel suo complesso. Muovendo da questa
impostazione, ciò di cui potrà essere chiamato a rispondere il
delegante/datore di lavoro è la sola inadeguatezza complessiva
dell’organizzazione delegata (in termini di flussi informativi,
coordinamento tra i diversi settori, cooperazione tra dirigenti, preposti e
consulenti, ripartizioni di poteri decisionali e di risorse), essendo il
controllo richiesto, non già quello necessario ad impedire il singolo reato,
ma solo quello ex ante idoneo a prevenire reati della stessa specie.
Nota: non me ne vogliano i lettori se questo editoriale, diversamente
dagli altri, è stato scritto dall’avvocato che è in me. Questo perché la
materia non solo trova nelle norme la propria fattiva realizzazione, ma è
da esse che trae i fondamenti e la logica delle azioni da intraprendere. Tra
queste, come evidenziato la necessità di una più stretta e proficua
collaborazione interna all’azienda mirata ad una migliore organizzazione
e capace di dare stimolo ad una efficace tutela.