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Lorenzo Fantini

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adottato ed efficacemente attuato). Altri autori hanno invece osservato

come al datore di lavoro la legge non richiede di esercitare personalmente

un’attività di controllo puntuale, specifica e continua sull’operato altrui,

ma solo di allestire ed attuare un sistema di sorveglianza idoneo a vigilare

efficacemente sul rispetto dei protocolli decisionali e sulla “tenuta” del

sistema organizzativo nel suo complesso. Muovendo da questa

impostazione, ciò di cui potrà essere chiamato a rispondere il

delegante/datore di lavoro è la sola inadeguatezza complessiva

dell’organizzazione delegata (in termini di flussi informativi,

coordinamento tra i diversi settori, cooperazione tra dirigenti, preposti e

consulenti, ripartizioni di poteri decisionali e di risorse), essendo il

controllo richiesto, non già quello necessario ad impedire il singolo reato,

ma solo quello ex ante idoneo a prevenire reati della stessa specie.

Nota: non me ne vogliano i lettori se questo editoriale, diversamente

dagli altri, è stato scritto dall’avvocato che è in me. Questo perché la

materia non solo trova nelle norme la propria fattiva realizzazione, ma è

da esse che trae i fondamenti e la logica delle azioni da intraprendere. Tra

queste, come evidenziato la necessità di una più stretta e proficua

collaborazione interna all’azienda mirata ad una migliore organizzazione

e capace di dare stimolo ad una efficace tutela.