Nuovo Accordo Stato-Regioni 7 luglio 2016 – RSPP/ASPP
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Durata e contenuti minimi dei percorsi formativi
per Responsabili e Addetti dei Servizi di Prevenzione e Protezione
e disposizioni modificative agli Accordi del 21 dicembre 2011 ex art. 34, commi 2 e 3, e 37,
comma 2, del D. Lgs. n. 81/2008 e del 22 febbraio 2012 ex art. 73, comma 5, del D. Lgs. n.
81/2008
Accordo Stato-Regioni 7 luglio 2016
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PREMESSO CHE:
Il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni (di seguito d.lgs. n.
81/2008), all’articolo 32 detta le disposizioni relative all’individuazione delle capacità e dei
requisiti professionali dei responsabili e degli addetti dei servizi di prevenzione e protezione
(RSPP e ASPP) rinviando, per la definizione dei contenuti dei percorsi formativi,
all’Accordo sancito il 26 gennaio 2006 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2006;
È stata ravvisata la necessità di procedere ad una revisione di tale Accordo in quanto non più
coerente con il quadro normativo delineato dal d.lgs. n. 81/2008 e dagli Accordi del 21
dicembre 2011 (ai sensi degli articoli 34 e 37 del d.lgs. n. 81/2008), dall’Accordo sull’uso
delle attrezzature di lavoro ai sensi dell’articolo 73, comma 5, e dal Decreto del Ministro del
Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministro della Salute del 6 marzo 2013, emanato in
attuazione dell'articolo 6, comma 8, lettera
m-bis)
, del d.lgs. n. 81/2008, con il quale sono
stati individuati i criteri del formatore;
analogamente, è stata ravvisata la necessità di procedere alla sostituzione dell’allegato I
all’Accordo del 21 dicembre 2011 per la formazione dei lavoratori, ai sensi dell’articolo 37,
comma 2, del d.lgs. n. 81/2008, con l’allegato II al presente Accordo, relativo alla
formazione in modalità
e-learning
, al fine di superare le incertezze applicative in tema di
formazione emerse in sede di prima applicazione della pertinente disciplina;
si è reputato opportuno, ai fini di rendere uniforme la disciplina dettata dagli Accordi del 21
dicembre 2011 ex artt. 34 e 37 e dalle successive linee interpretative del 25 luglio 2012 con
quanto previsto nel presente Accordo, eliminare qualsiasi riferimento agli enti bilaterali in
quanto non contemplati dal D. Lgs. n. 81/2008;
si è, inoltre, proceduto ad una modifica del punto 9.2 dell’accordo Stato-Regioni del
22/02/2012, concernente “
le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica
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Accordo approvato in sede di Conferenza Stato Regioni del 7 luglio 2016 (Atto n. 128/CSR,
Gazzetta Ufficiale 19 agosto 2016, n. 193).