Nuovo Accordo Stato-Regioni 7 luglio 2016 ed altri
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e)
le istituzioni scolastiche nei confronti del personale scolastico e dei propri studenti;
f)
l’INAIL;
g)
il Corpo nazionale dei vigili del fuoco o i corpi provinciali dei vigili del fuoco per le
Province autonome di Trento e Bolzano;
h)
l’amministrazione della Difesa;
i)
le amministrazioni statali e pubbliche di seguito elencate, limitatamente al personale della
pubblica amministrazione sia esso allocato a livello centrale che dislocato a livello
periferico:
-
Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
-
Ministero della salute;
-
Ministero dello sviluppo economico;
-
Ministero dell’interno: Dipartimento per gli affari interni e territoriali e Dipartimento
della pubblica sicurezza;
-
Formez;
-
SNA (Scuola Nazionale dell’Amministrazione);
l)
le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale e gli organismi paritetici quali definiti all’art. 2, comma
1, lettera ee), del d.lgs. n. 81/2008 per lo svolgimento delle funzioni di cui all’art. 51 del
d.lgs. n. 81/2008, limitatamente allo specifico settore di riferimento;
m)
i fondi interprofessionali di settore nel caso in cui, da statuto, si configurino come erogatori
diretti di formazione;
n)
gli ordini e i collegi professionali.
Ulteriori soggetti formatori che operano a livello nazionale potranno essere eventualmente
individuati, in sede di Conferenza Stato-Regioni congiuntamente dalle amministrazioni statali
interessate e dalle Regioni e Province autonome, ai sensi dell’articolo 32, comma 4, del d.lgs. n.
81/2008.
Nota al Punto 2, lettera l)
Le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori e gli organismi paritetici possono
effettuare le attività formative e di aggiornamento direttamente o avvalendosi di strutture
formative di loro diretta ed esclusiva emanazione. Queste ultime strutture devono essere
accreditate secondo i modelli definiti dalle Regioni e Province autonome ai sensi dell’Intesa
sancita in data 20 marzo 2008 e pubblicata sulla GURI del 23 gennaio 2009.
Considerato che l’articolo 2, comma 1, lettera
ee)
del d.lgs. n. 81/2008 definisce organismi
paritetici gli “
organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori
di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, […]
” si ritiene che il
requisito principale che tali Organismi devono soddisfare sia la
rappresentatività
, in termini
comparativi sul piano nazionale, delle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei prestatori di
lavoro che la costituiscono, individuata attraverso una valutazione complessiva dei seguenti
criteri:
1.
consistenza numerica degli associati delle singole
OO.SS.;
2.
ampiezza e diffusione delle strutture organizzative;
3.
partecipazione alla formazione e stipulazione dei contratti nazionali collettivi di lavoro
(con esclusione dei casi di sottoscrizione per mera adesione);
4.
partecipazione alla trattazione delle controversie di lavoro.
I suddetti criteri devono essere soddisfatti anche dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro e
dei lavoratori che decidono di effettuare le attività formative e di aggiornamento.