Table of Contents Table of Contents
Previous Page  8 / 30 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 30 Next Page
Page Background

Nuovo Accordo Stato-Regioni 7 luglio 2016 ed altri

6

e)

le istituzioni scolastiche nei confronti del personale scolastico e dei propri studenti;

f)

l’INAIL;

g)

il Corpo nazionale dei vigili del fuoco o i corpi provinciali dei vigili del fuoco per le

Province autonome di Trento e Bolzano;

h)

l’amministrazione della Difesa;

i)

le amministrazioni statali e pubbliche di seguito elencate, limitatamente al personale della

pubblica amministrazione sia esso allocato a livello centrale che dislocato a livello

periferico:

-

Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

-

Ministero della salute;

-

Ministero dello sviluppo economico;

-

Ministero dell’interno: Dipartimento per gli affari interni e territoriali e Dipartimento

della pubblica sicurezza;

-

Formez;

-

SNA (Scuola Nazionale dell’Amministrazione);

l)

le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori comparativamente più

rappresentative sul piano nazionale e gli organismi paritetici quali definiti all’art. 2, comma

1, lettera ee), del d.lgs. n. 81/2008 per lo svolgimento delle funzioni di cui all’art. 51 del

d.lgs. n. 81/2008, limitatamente allo specifico settore di riferimento;

m)

i fondi interprofessionali di settore nel caso in cui, da statuto, si configurino come erogatori

diretti di formazione;

n)

gli ordini e i collegi professionali.

Ulteriori soggetti formatori che operano a livello nazionale potranno essere eventualmente

individuati, in sede di Conferenza Stato-Regioni congiuntamente dalle amministrazioni statali

interessate e dalle Regioni e Province autonome, ai sensi dell’articolo 32, comma 4, del d.lgs. n.

81/2008.

Nota al Punto 2, lettera l)

Le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori e gli organismi paritetici possono

effettuare le attività formative e di aggiornamento direttamente o avvalendosi di strutture

formative di loro diretta ed esclusiva emanazione. Queste ultime strutture devono essere

accreditate secondo i modelli definiti dalle Regioni e Province autonome ai sensi dell’Intesa

sancita in data 20 marzo 2008 e pubblicata sulla GURI del 23 gennaio 2009.

Considerato che l’articolo 2, comma 1, lettera

ee)

del d.lgs. n. 81/2008 definisce organismi

paritetici gli “

organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori

di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, […]

” si ritiene che il

requisito principale che tali Organismi devono soddisfare sia la

rappresentatività

, in termini

comparativi sul piano nazionale, delle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei prestatori di

lavoro che la costituiscono, individuata attraverso una valutazione complessiva dei seguenti

criteri:

1.

consistenza numerica degli associati delle singole

OO.SS.

;

2.

ampiezza e diffusione delle strutture organizzative;

3.

partecipazione alla formazione e stipulazione dei contratti nazionali collettivi di lavoro

(con esclusione dei casi di sottoscrizione per mera adesione);

4.

partecipazione alla trattazione delle controversie di lavoro.

I suddetti criteri devono essere soddisfatti anche dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro e

dei lavoratori che decidono di effettuare le attività formative e di aggiornamento.