Nuovo Accordo Stato-Regioni 7 luglio 2016 – RSPP/ASPP
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L’articolo 32 del d.lgs. n. 81/2008 identifica le classi di laurea il cui possesso esonera dalla fre-
quenza ai corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi
alle attività lavorative.
In tal caso, viene comunque precisato che anche i soggetti in possesso di tali lauree, per svolgere i
compiti di RSPP debbano possedere un attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento a
specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura er-
gonomica e da stress lavoro-correlato, di organizzazione e gestione delle attività tecnico ammini-
strative e di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali.
Ulteriori titoli di studio possono essere individuati in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.
In attuazione di quanto disposto dall’articolo 32, comma 5, ultimo periodo, del d.lgs. n.
81/2008 sono esonerati dalla frequenza ai corsi di formazione di cui all’articolo 32, comma 2,
primo periodo, coloro che sono in possesso di laurea in una delle seguenti classi:
-
laurea magistrale conseguita in una delle seguenti classi: LM-4, da LM-20 a LM 25, da LM
27 a LM-35, di cui al decreto del Ministro Università e ricerca del 16 marzo 2007, pubblicato
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 157 del 9 luglio 2007;
-
laurea specialistica conseguita nelle seguenti classi: 4/S, da 25/S a 38/S di cui al decreto del
Ministro dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica del 28 novembre 2000,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2001;
-
laurea magistrale conseguita nella classe LM/SNT 4 di cui al decreto del Ministro
dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica del 8 gennaio 2009, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 122 del 28 maggio 2009;
-
laurea conseguita nella classe L/SNT 4 di cui al decreto del Ministro dell’Università e della
ricerca scientifica e tecnologica del 19 febbraio 2009, pubblicato nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 119 del 25 maggio 2009.
Sono, altresì validi, ai fini dell’esonero di cui al presente punto, tutti i diplomi di laurea del
vecchio ordinamento di Ingegneria ed Architettura, conseguiti ai sensi del Regio Decreto 30
settembre 1938, n.1652.
Costituisce altresì titolo di esonero dalla frequenza dei corsi previsti (moduli A-B-C) nel
presente Accordo, relativamente a ciascun modulo (moduli A-B-C), il possesso di un certificato
universitario attestante il superamento di uno o più esami relativi ad uno o più insegnamenti
specifici del corso di laurea nel cui programma siano presenti i contenuti previsti nel presente
Accordo o l’attestato di partecipazione ad un corso universitario di specializzazione,
perfezionamento o master i cui contenuti e le relative modalità di svolgimento siano conformi ai
contenuti del presente Accordo.
Nell’allegato I è riportato l’elenco delle classi di laurea per l’esonero dalla frequenza ai corsi
di formazione di cui all’articolo 32, comma 2, primo periodo, del d.lgs. n. 81/2008.
2.
INDIVIDUAZIONE DEI
SOGGETTI FORMATORI E SISTEMA DI
ACCREDITAMENTO
Sono soggetti formatori del corso di formazione e dei corsi di aggiornamento:
a)
le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, anche mediante le proprie
strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione (Aziende Sanitarie Locali, etc.) e
della formazione professionale di diretta emanazione regionale o provinciale;
b)
gli Enti di formazione accreditati in conformità al modello di accreditamento definito in ogni
Regione e Provincia autonoma ai sensi dell’Intesa sancita in data 20 marzo 2008 e pubblicata
sulla GURI del 23 gennaio 2009;
c)
le Università;
d)
le scuole di dottorato aventi ad oggetto le tematiche del lavoro e della formazione;