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Nuovo Accordo Stato-Regioni 7 luglio 2016 ed altri

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abilitazione degli operatori

” al fine di superare alcuni problemi applicativi relativamente al

riconoscimento della formazione pregressa;

infine, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 32, comma 1, lettere

c)

e

d)

, del decreto-

legge n. 69/2013 (c.d. decreto del fare) convertito, con modificazioni, dalla legge n. 98/2013,

il presente Accordo reca nell’allegato III, la disciplina relativa al riconoscimento dei crediti

formativi in caso di percorsi formativi i cui contenuti si sovrappongano, in tutto o in parte,

tra loro;

Tutto ciò premesso, il Governo, le Regioni e le Province autonome, in attuazione di quanto

previsto:

al punto 2.7 “Sperimentazione” dell’Accordo Stato-Regioni del 26 gennaio 2006 attuativo

dell’articolo 2, commi 2, 3, 4 e 5 del decreto legislativo 23 giugno 2003, n. 195 che integra il

decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 in materia di prevenzione e protezione dei

lavoratori sui luoghi di lavoro, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio

2006;

ai commi 4 e 5 dell’articolo 32 del d.lgs. n. 81/2008

concordano la revisione del citato Accordo Stato-Regioni del 26 gennaio 2006 e le

disposizioni modificative agli Accordi del 21 dicembre 2011 e del 22 febbraio 2012 secondo

quanto di seguito riportato.

Allegato A

ACCORDO SULLA DURATA E SUI CONTENUTI MINIMI DEI PERCORSI

FORMATIVI PER RESPONSABILI E ADDETTI DEI SERVIZI DI PREVENZIONE E

PROTEZIONE

Il presente Accordo stabilisce i requisiti della formazione per responsabili ed addetti dei

servizi di prevenzione e protezione previsti dall'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo 9

aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni (di seguito d.lgs. n. 81/2008).

Tale disposizione subordina lo svolgimento delle funzioni di responsabile e di addetto dei

servizi di prevenzione e protezione al possesso di due requisiti:

1.

titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore;

2.

attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a specifici corsi di formazione

adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività

lavorative.

I responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione sono tenuti a frequentare

corsi di aggiornamento.

Si precisa che la durata e i contenuti dei corsi richiamati nel presente Accordo sono da

considerarsi come minimi e che, quindi, i soggetti formatori, qualora lo ritengano opportuno,

potranno implementarne durata e contenuti.

Si rappresenta, inoltre, che per i corsi in materia di salute e sicurezza la modalità

e-learning

è

da ritenersi valida solo se espressamente prevista da norme e Accordi Stato-Regioni o dalla

contrattazione collettiva, con le modalità disciplinate dal presente Accordo e nel rispetto delle

disposizioni di cui all’allegato II.

1.

INDIVIDUAZIONE DI ULTERIORI TITOLI DI STUDIO VALIDI AI FINI

DELL’ESONERO DALLA FREQUENZA AI CORSI DI FORMAZIONE