Nuovo Accordo Stato-Regioni 7 luglio 2016 ed altri
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abilitazione degli operatori
” al fine di superare alcuni problemi applicativi relativamente al
riconoscimento della formazione pregressa;
infine, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 32, comma 1, lettere
c)
e
d)
, del decreto-
legge n. 69/2013 (c.d. decreto del fare) convertito, con modificazioni, dalla legge n. 98/2013,
il presente Accordo reca nell’allegato III, la disciplina relativa al riconoscimento dei crediti
formativi in caso di percorsi formativi i cui contenuti si sovrappongano, in tutto o in parte,
tra loro;
Tutto ciò premesso, il Governo, le Regioni e le Province autonome, in attuazione di quanto
previsto:
al punto 2.7 “Sperimentazione” dell’Accordo Stato-Regioni del 26 gennaio 2006 attuativo
dell’articolo 2, commi 2, 3, 4 e 5 del decreto legislativo 23 giugno 2003, n. 195 che integra il
decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 in materia di prevenzione e protezione dei
lavoratori sui luoghi di lavoro, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio
2006;
ai commi 4 e 5 dell’articolo 32 del d.lgs. n. 81/2008
concordano la revisione del citato Accordo Stato-Regioni del 26 gennaio 2006 e le
disposizioni modificative agli Accordi del 21 dicembre 2011 e del 22 febbraio 2012 secondo
quanto di seguito riportato.
Allegato A
ACCORDO SULLA DURATA E SUI CONTENUTI MINIMI DEI PERCORSI
FORMATIVI PER RESPONSABILI E ADDETTI DEI SERVIZI DI PREVENZIONE E
PROTEZIONE
Il presente Accordo stabilisce i requisiti della formazione per responsabili ed addetti dei
servizi di prevenzione e protezione previsti dall'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni (di seguito d.lgs. n. 81/2008).
Tale disposizione subordina lo svolgimento delle funzioni di responsabile e di addetto dei
servizi di prevenzione e protezione al possesso di due requisiti:
1.
titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore;
2.
attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a specifici corsi di formazione
adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività
lavorative.
I responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione sono tenuti a frequentare
corsi di aggiornamento.
Si precisa che la durata e i contenuti dei corsi richiamati nel presente Accordo sono da
considerarsi come minimi e che, quindi, i soggetti formatori, qualora lo ritengano opportuno,
potranno implementarne durata e contenuti.
Si rappresenta, inoltre, che per i corsi in materia di salute e sicurezza la modalità
e-learning
è
da ritenersi valida solo se espressamente prevista da norme e Accordi Stato-Regioni o dalla
contrattazione collettiva, con le modalità disciplinate dal presente Accordo e nel rispetto delle
disposizioni di cui all’allegato II.
1.
INDIVIDUAZIONE DI ULTERIORI TITOLI DI STUDIO VALIDI AI FINI
DELL’ESONERO DALLA FREQUENZA AI CORSI DI FORMAZIONE