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/ Associazione / Nuova formazione dirigenti, DDL e preposti: tutto fermo in attesa del nuovo Accordo Stato Regioni

Nuova formazione dirigenti, DDL e preposti: tutto fermo in attesa del nuovo Accordo Stato Regioni

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro si pronuncia con una circolare esplicativa delle recenti modifiche all'art. 37, tutto congelato fino (almeno) al 30 giugno 2022

circolare-1-2022-INL.jpgL’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha pubblicato in data 16 febbraio 2022 la circolare che tutti i professionisti della sicurezza stavano aspettando. Nella Circolare n. 1 del 2022 vengono chiariti gli obblighi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro alla luce delle recenti modifiche dell’art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008, così come modificato dal D.L. n. 146/2021.

Per quanto concerne la figura del datore di lavoro: “l’accordo demandato alla Conferenza costituisce […] elemento indispensabile per l’individuazione del nuovo obbligo a suo carico. Sarà infatti l’accordo a determinare non soltanto la durata e le modalità della formazione ma anche i contenuti minimi della stessa; pertanto, la verifica circa il corretto adempimento degli obblighi di legge potrà correttamente effettuarsi solo una volta che sia stato adottato il predetto accordo”.

Passando alle figure dei dirigenti e dei preposti, l’INL spiega che: “In assenza del nuovo accordo dirigenti e preposti dovranno […] essere formati secondo quanto già previsto dal vigente accordo n. 221 del 21 dicembre 2011 adottato dalla Conferenza permanente ai sensi del primo periodo del comma 2 dell’art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008 e che non è stato interessato dalle modifiche introdotte dal D.L. n. 146/2021.
Con specifico riferimento alla figura del preposto […] i requisiti della adeguatezza e specificità della formazione del preposto, da garantire attraverso modalità interamente in presenza e periodicità almeno biennale, attengono evidentemente e complessivamente ai contenuti della formazione che sarà declinata entro il 30 giugno 2022 in sede di Conferenza, in quanto riferiti alla formazione di cui al nuovo comma 7 dell’art. 37 (e non più genericamente alla formazione dei lavoratori di cui al comma 2 dello stesso articolo) che a sua volta rinvia specificatamente al secondo periodo del comma 2 e cioè alle scelte che saranno effettuate in Conferenza”
.

Ricapitolando, quindi, i nuovi obblighi formativi in capo al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti saranno definiti dal nuovo accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, il quale verrà adottato entro il prossimo 30 giugno.

Ad oggi rimangono pertanto valide le attuali normative in vigore.

Per quanto riguarda invece le attività di addestramento, di cui al comma 5 dell’art. 37 del D.Lgs. 81/08, queste trovano immediata applicazione e sono già in vigore dal 21 dicembre 2021.

«La circolare rispecchia quanto già ampiamente sostenuto dalla nostra associazione; è importante che enti come il Ministero del Lavoro e l’Ispettorato Nazionale forniscano interpretazioni orientate al rispetto dei principi giuridici, per sgombrare il campo da applicazioni della normativa solo formali. AiFOS si conferma un punto di riferimento serio per gli associati e per chi si occupa di salute e sicurezza sul lavoro» afferma il Presidente Vitale.

«AiFOS proseguirà l’interlocuzione con le istituzioni anche per assicurare chiarimenti in merito alla videoconferenza come metodologia ormai consolidata» chiosa il Segretario Generale Francesco Naviglio.

FAI CLIC QUI per scaricare la Circolare n. 1 del 16 febbraio 2022 dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro.


Pubblicato il: 17/02/2022

 

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