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Rischio biologico da Coronavirus e aggiornamento del DVR

Alcuni chiarimenti vengono forniti da due organi istituzionali e di controllo che si sono espressi in merito

In questi giorni RSPP e consulenti devono supportare i propri clienti nella gestione delle attività relative alla sicurezza sul lavoro connesse all’emergenza della diffusione del nuovo Coronavirus.

In particolare, è acceso il dibattito in merito all’obbligatorietà o meno di aggiornare il DVR per tutte le categorie professionali. Su questo argomento sono emerse due “scuole di pensiero” diametralmente opposte che hanno polarizzato gli addetti ai lavori. Il confronto su questi temi è importante e - come è giusto e fisiologico - tra gli operatori del nostro settore possono esserci posizioni ed interpretazioni differenti.

Sono circolate, tuttavia, comunicazioni inviate ai datori di lavoro da parte di consulenti della sicurezza nelle quali si millantano “accertamenti da parte della Guardia di Finanza, Ispettorato del Lavoro e NAS”, paventando - in caso di mancato aggiornamento del DVR in merito al rischio biologico da Coronavirus - sanzioni e ammende.

Riteniamo che tale atteggiamento di stampo “terroristico” sia da stigmatizzare, a maggior ragione in una fase delicata come quella che viviamo nella quale i datori di lavoro guardano ai professionisti della prevenzione e della sicurezza come punti di riferimento per la tutela dei lavoratori.

Nella speranza di portare chiarezza nel dibattito, riportiamo quanto indicato da alcuni organi istituzionali e di controllo che si sono espressi in merito o meno alla necessità per tutte le attività lavorative di provvedere all’aggiornamento del Documento di Valutazione dei rischi.

La Regione Veneto ha pubblicato un documento in cui afferma che: “In tale scenario, infine, in cui prevalgono esigenze di tutela della salute pubblica, non si ritiene giustificato l’aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi in relazione al rischio associato all’infezione da SARS-CoV-2 (se non in ambienti di lavoro sanitario o socio-sanitario, esclusi dal campo di applicazione del presente documento, o comunque qualora il rischio biologico sia un rischio di natura professionale, già presente nel contesto espositivo dell’azienda). Diversamente, può essere utile, per esigenze di natura organizzativa/gestionale, redigere, in collaborazione con il Servizio di Prevenzione e Protezione e con il Medico Competente, un piano di intervento o una procedura per la gestione delle eventualità sopra esemplificate, adottando un approccio graduale nell’individuazione e nell’attuazione delle misure di prevenzione, basato sia sul profilo del lavoratore (o soggetto a questi equiparato), sia sul contesto di esposizione”.

Documento integrale scaricabile qui:
https://www.regione.veneto.it/web/sanita/covid-19-ambienti-di-lavoro

Dello stesso avviso anche l’ATS dell’Insubria, che in merito agli obblighi del datore di lavoro specifica che:

 “Il Datore di Lavoro deve fornire informazioni ai lavoratori, anche mediante redazione di informative (o utilizzando opuscoli a disposizione, come quello redatto dal Ministero della Salute e dall’Istituto Superiore di Sanità, che indica i 10 comportamenti da adottare per prevenire la diffusione del virus) e adottare precauzioni utili a prevenire l’affollamento e/o situazioni di potenziale contagio. Il documento di valutazione dei rischi dovrà essere aggiornato solo per i rischi specifici connessi alla peculiarità dello svolgimento dell’attività lavorativa, ovvero laddove vi sia un pericolo di contagio da COVID-19 aggiuntivo e differente da quello della popolazione in generale. Diversamente risulta fondamentale adottare le precauzioni già note e diffuse dal ministero della Salute, declinandole alla specificità dei luoghi e delle attività lavorative”.

Documento integrale scaricabile qui
https://www.uniascom.va.it/NewsLetter/Ente/NuovoSito/Covid19.pdf

Invitiamo pertanto tutti gli RSPP e i consulenti a fare riferimento unicamente a quanto diffuso da enti istituzionali e a mantenere un atteggiamento professionale ed etico nello svolgimento della propria attività, informando correttamente i datori di lavoro che si affidano a loro.

AGGIORNAMENTO 23 marzo 2020

Segnaliamo che anche l'Ispettorato Nazionale del Lavoro si è espresso in merito con una nota interna rivolta ai Dirigenti dell’INL ed agli Ispettorati interregionali e territoriali del lavoro, che può fornire aspetti di supporto nelle decisioni di consulenti e datori di lavoro che si stanno interrogando sulla necessità ovvero sull'opportunità di aggiornare il DVR.

Vai a"Ispettorato del Lavoro sul DVR coronavirus: no ad un nuovo documento, sì a un'appendice integrativa"

AGGIORNAMENTO 6 aprile 2020

Leggi "La posizione ufficiale di AiFOS sul DVR Coronavirus e nelle parole del Presidente Vitale"


Pubblicato il: 06/03/2020

 

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