Simonetta Lo Brutto
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“Se non rispondi non muore nessuno. Quando guidi
#GUIDAeBASTA” è il claim della recente campagna di sicurezza stradale
promossa da Anas, in collaborazione con Polizia di Stato, per
sensibilizzare gli automobilisti sui pericoli che si corrono quando ci si
distrae al volante. L’obiettivo della campagna, diffusa su web, social
network e radio, è quello di parlare in modo diretto agli automobilisti,
usando un linguaggio accattivante, volto a far crescere la consapevolezza
dei pericoli legati ad una guida distratta.
L'Aci, invece, ha puntato solo sui social network e coinvolto l’attore
Francesco Mandelli per video e messaggi che hanno come fulcro una
domanda: «Quando guidate a 100 all'ora chiudete gli occhi?». La risposta
sono due hashtag: #guardalastrada e #mollastotelefono. Mandelli,
guidatore nel video, alla fine, spegne il cellulare, ma il peggio è già
successo. Come spesso accade.
Cosa fanno i nostri vicini di casa
Dall’esame delle cause degli incidenti stradali e dalla comparazione tra
la loro incidenza sul fenomeno infortunistico ed il regime sanzionatorio
loro riservato nel vigente Codice della Strada, si rileva che alcuni
comportamenti effettivamente molto pericolosi non sono oggetto di
sanzioni proporzionate e, perciò, dissuasive.
Con quanto si è detto sino ad ora, si ha la percezione, in parte vera, che
il trattamento sanzionatorio della “guida distratta” non sia proporzionato
alla gravità del fenomeno infortunistico.
L’art. 173 del Codice della Strada
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si è detto essere l’unica norma nel
panorama giuridico italiano che si occupa della materia. Vietando l’uso del
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Art. 173 Uso di lenti o di determinati apparecchi durante la guida:
“1.Iltitolare di patente di guida, al quale in sede di rilascio o rinnovo della patente stessa sia stato
prescritto di integrare le proprie deficienze organiche e minorazioni anatomiche o funzionali per mezzo
di lenti o di determinati apparecchi, ha l’obbligo di usarli durante la guida.
2. È vietato al conducente di far uso durante la marcia di apparecchi radiotelefonici ovvero di usare cuffie
sonore, fatta eccezione per i conducenti dei veicoli delle Forze armate e dei Corpi di cui all’articolo 138,
comma 11, e di polizia. E’ consentito l’uso di apparecchi a viva voce o dotati di auricolare purché il
conducente abbia adeguate capacità uditive ad entrambe le orecchie che non richiedono per il loro
funzionamento l’uso delle mani.
3. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 81,00 a euro 326,00.
3 bis. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 161,00 a euro 646,00. Si applica la sanzione amministrativa accessoria
della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi, qualora lo stesso soggetto compia un’ulteriore
violazione del corso di un biennio.” Punti decurtati: 5.