Q2, 2016 – 31 maggio 2018. Terza e ultima scadenza REACH
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31 maggio 2018. Terza e ultima scadenza REACH
Conto alla rovescia per le imprese che lavorano con le sostanze
chimiche. Come organizzarsi e ottenere assistenza dall’Helpdesk
REACH
di Ilaria Realfonzo, Francesca Giannotti e Federica Ceccarelli
1
Il 1° giugno 2007 è entrato in vigore il Reg. (CE) n. 1907/2006
2
, più
conosciuto come REACH, acronimo di Registration, Evaluation and
Authorization of Chemicals.
Già ad inizio del secolo, con il Libro Bianco sulla Strategia per una
futura politica per gli agenti chimici, pubblicato nel febbraio 2001, la
Commissione Europea aveva sottolineato la necessità di dotarsi di un
sistema per fare in modo che le sostanze utilizzate nella UE fossero sicure
e che l’industria chimica aumentasse la propria competitività attraverso lo
sviluppo di nuovi prodotti in grado di sostituire quelli esistenti che spesso
sono dannosi sia per la salute umana sia per l’ambiente.
Non a caso, il REACH è nato con lo scopo di “assicurare un elevato
livello di protezione della salute umana e dell'ambiente, nonché la libera
circolazione delle sostanze in quanto tali o in quanto componenti di
preparati e articoli, rafforzando nel contempo la competitività e
l'innovazione. Il presente regolamento dovrebbe inoltre promuovere lo
sviluppo di metodi alternativi per la valutazione dei pericoli che le sostanze
comportano”.
L’entrata in vigore di questo regolamento, (che in quanto tale, è dotato
di efficacia diretta ed è entrato immediatamente in vigore in tutti gli Stati
1
Ministero dello Sviluppo Economico.
2
Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 concernente
la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce
un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento
(CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva
76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE.