Ilaria Realfonzo, Francesca Giannotti e Federica Ceccarelli
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Membri), ha portato ad una nuova gestione delle sostanze chimiche nel
territorio europeo introducendo, rispetto al precedente quadro normativo,
il concetto di “inversione dell’onere della prova”.
Con questo principio il REACH ha trasferito, secondo modalità diverse,
a tutti gli attori della catena di approvvigionamento (dal fabbricante
all’utilizzatore) la responsabilità di verificare la sicurezza delle sostanze
chimiche. Questo vuol dire che, dall’entrata in vigore del REACH, tutti
coloro che fabbricavano, importavano o semplicemente utilizzavano
sostanze chimiche nell’ambito delle proprie attività professionali o
industriali hanno dovuto iniziare a raccogliere tutta una serie di
informazioni necessarie a dimostrarne non solo la non tossicità per i
lavoratori che si trovano a dover maneggiare le stesse, ma anche la
sicurezza dei prodotti finali utilizzati dai consumatori.
Prima dell’introduzione del REACH, invece, tale responsabilità era a
carico delle autorità nazionali.
Raccogliere informazioni sulle sostanze ha significato per le imprese
approcciarsi alla procedura di registrazione e, al contempo, in un’ottica più
ampia, per tutta la comunità europea questo processo, che in alcuni casi si
è rivelato impervio ed oneroso, ha contribuito ad ampliare e rinnovare le
conoscenze sulle sostanze chimiche, portando ad un evidente
potenziamento della tutela della salute umana e dell’ambiente.
Questo quadro informativo sta per raggiungere il suo completamento.
Ecco perché alle imprese viene ora richiesto, restando sempre in tema di
registrazione, di fare l’ultimo sforzo: il 31 maggio 2018, infatti, si
concluderà la terza ondata di registrazioni. Entro tale data dovranno essere
registrate tutte le sostanze chimiche prodotte o importate nello Spazio
economico europeo, in una fascia compresa tra 1-100 ton/anno. Ciò che è
importante evidenziare è che le imprese che non adempiranno a questo
obbligo non potranno più continuare a produrre o importare sostanze
chimiche dopo il 31 maggio 2018.
Pertanto, per tutte le imprese che in fase di pre-registrazione hanno
indicato, in funzione dei quantitativi di sostanza fabbricati e/o importati,
come scadenza il 31 maggio 2018 è arrivato il momento di attivarsi al fine
di conformarsi alle disposizioni europee, significativo sforzo richiesto
soprattutto alle piccole e medie imprese (PMI). Il lavoro che può