/ News / Approfondimenti / Diisocianati: formazione obbligatoria entro l'estate
Lo prevede il regolamento REACH a seguito dell'aggiornamento dell'Allegato XVII introdotto nell'agosto 2020
I diisocianati sono un gruppo molto ampio di composti chimici caratterizzati dalla presenza di due unità di cianati ed un’unità di idrocarburi alifatici o aromatici; essi sono classificati in modo armonizzato come sensibilizzanti delle vie respiratorie di categoria 1 e come sensibilizzanti della pelle di categoria 1.
La sensibilizzazione respiratoria da diisocianati è ritenuta particolarmente grave, irreversibile e invalidante; essa si sviluppa con modalità imprevedibili – vale a dire senza una precisa latenza o correlazione tra intensità dell’esposizione e comparsa degli effetti – ed anche il contatto cutaneo può contribuire. I diisocianati organici maggiormente in uso non sono molecole particolarmente volatili, ma lo diventano in processi di nebulizzazione e schiumatura o in applicazioni a caldo, originando assorbimento per via inalatoria e attraverso la cute esposta.
I prodotti che possono contenere diisocianati sono moltissimi, in particolare tutti i composti poliuretanici che possono essere presenti in resine bicomponenti, adesivi, sigillanti, rivestimenti, schiume, vernici e pitture: l’ambito applicativo di queste formulazioni può spaziare dalle carrozzerie (vernici e adesivi a base poliuretanica), a molte lavorazioni dell’edilizia (sigillanti, isolanti, adesivi, vernici, … a base poliuretanica), alla produzione di mobili (in particolare di imbottiti, attraverso le schiume poliuretaniche) o di componentistica per l’automotive.
Sulla scorta di queste evidenze medico scientifiche, da agosto 2020 con la pubblicazione della modifica del Regolamento REACH (entrato in vigore nel 2006), è stata introdotta all'interno dell'allegato XVII la Restrizione n.74 relativa all’utilizzo dei diisocianati, in base alla quale tutti i lavoratori che utilizzano prodotti contenenti diisocianati in una concentrazione superiore allo 0,1% in peso, sia in ambito professionale che industriale, sono obbligati a frequentare uno specifico corso di formazione con cadenza quinquennale entro il 24 agosto 2023. Il programma prevede un modulo di formazione generale e eventuali moduli intermedio ed avanzato per alcuni specifici utilizzi.
A partire dal 24 febbraio 2022, un avviso sulla necessità di formazione viene già incluso nel layout del contenitore o sull'etichetta del prodotto: «A partire dal 24 agosto 2023 l’uso industriale o professionale è consentito solo dopo aver ricevuto una formazione adeguata».
Per maggiori informazioni consultare il Regolamento (UE) 2020/1149 della Commissione del 3 agosto 2020.
Pubblicato il: 09/02/2023
AiFOS - Associazione Italiana Formatori ed Operatori della Sicurezza sul Lavoro
25123 Brescia, c/o CSMT Università degli Studi di Brescia - Via Branze, 45
Tel 030.6595031 - Fax 030.6595040 | C.F. 97341160154 - P. Iva 03042120984
Il sito utilizza cookie tecnici, ci preme tuttavia informarti che, dietro tuo esplicito consenso espresso attraverso cliccando sul pulsante "Accetto", potranno essere installati cookie analitici o cookie collegati a plugin di terze parti che potrebbero essere attivi sul sito.