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La Commissione ha proposto misure più stringenti per i lavoratori esposti. Si punta a prevenire circa 1.700 casi di cancro ai polmoni e 19.000 altre malattie gravi nei prossimi 40 anni
Nella sesta revisione della Direttiva 2004/37/CE sugli agenti cancerogeni, mutageni e reprotossici, la Commissione europea raccomanda di fissare limiti di esposizione per il cobalto e i composti inorganici del cobalto, gli idrocarburi policiclici aromatici (IPA) e l'1,4-diossano. Introdotti nell'ambito di applicazione della direttiva anche i fumi di saldatura.
Si stima che queste nuove misure potrebbero far risparmiare fino a 1,16 miliardi di euro in costi sanitari, evitando nei prossimi 40 anni circa 1.700 casi di cancro ai polmoni e 19.000 altre malattie, tra cui malattie polmonari restrittive e patologie a carico di fegato e reni. La revisione prende atto dei più recenti dati scientifici e beneficia dei contributi forniti dalComitato consultivo per la sicurezza e la salute sul lavoro, composto da rappresentanti dei lavoratori, dei datori di lavoro e dei governi.
Per garantire luoghi di lavoro più sicuri, la Commissione propone quindi nuovi valori limite di esposizione per:
Oltre a stabilire questi limiti di esposizione, la Commissione propone delle "annotazioni", per avvisare i datori di lavoro e i lavoratori della possibile esposizione attraverso la pelle o altri mezzi e indicare quando sono necessarie misure di protezione supplementari.
I fumi di saldatura - il disegno è quello di farli ricadere nel perimetro della Direttiva inserendoli nell'Elenco di sostanze, miscele e procedimenti presente all'allegato I - possono contenere sostanze nocive come composti di cromo, nichel e cadmio, classificati come cancerogeni. Aggiungendo i fumi di saldatura alla Direttiva, la Commissione stabilisce linee guida legali più chiare e impone misure di protezione per migliorare la sicurezza dei lavoratori e promuovere un ambiente di lavoro più sano e sicuro.
La proposta della Commissione sarà ora discussa dal Parlamento europeo e dal Consiglio. Una volta adottata, gli Stati membri disporranno di due anni per recepire la direttiva nel diritto nazionale.
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