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20 giugno 2024

Documenti

Amianto: tra unità di decontaminazione e abbandoni di manufatti

Inail rilancia l'attenzione sul minerale cancerogeno con due fact sheet che affrontano due diversi aspetti di tutela degli operatori addetti alla rimozione

Amianto: tra unità di decontaminazione e abbandoni di manufatti

Sebbene in Italia la produzione e l'installazione di materiali contenenti amianto sia vietata dal 1992 e dal 1994 sia proibito anche importarli e venderli, questa sostanza è ancora presente negli edifici più vecchi e rappresenta una minaccia per la salute, in particolare quando i materiali che la contengono vengono perturbati, con il conseguente rilascio di fibre che possono essere inalate, ad esempio durante le ristrutturazioni. Ben il 78% dei tumori professionali riconosciuti negli Stati membri è correlato all'amianto. Se inalate, le fibre di amianto presenti nell'aria possono causare, ad esempio, mesotelioma e cancro ai polmoni, con un periodo medio di 30 anni tra l'esposizione e i primi segni della malattia. Solo nel 2019, più di 70.000 persone nell'UE sono morte a causa di una passata esposizione all'amianto sul lavoro e, nonostante l'ormai consolidato divieto di produzione, commercializzazione e utilizzo (dal 2005 nella UE), si stima che attualmente tra 4,1 e 7,3 milioni di lavoratori siano esposti all'amianto - il 97% nell'edilizia e il 2% nella gestione dei rifiuti.

A 30 anni dalla messa al bando in Italia, Inail propone due schede informative riguardanti l’amianto:

  • Le procedure di utilizzo delle unità di decontaminazione personale (UDP)
    Nel corso di bonifiche in ambienti confinati di materiali contenenti amianto sia in matrice friabile che in matrice compatta è previsto l’utilizzo delle Unità di Decontaminazione del Personale (UDP). Talvolta sono state registrate in cantiere modalità di utilizzo non corrette, soprattutto nella fase di decontaminazione in uscita dal cantiere. Il documento ha dunque l’intento di esplicitare le idonee procedure da utilizzare sia in ingresso che in uscita dalle UDP, a tutela sia della salute dei lavoratori che dell’integrità degli ambienti di vita esterni al cantiere. In particolare, tali procedure risultano adeguate nei cantieri di durata di uno o pochi giorni.
  • Abbandoni superficiali di manufatti in cemento amianto
    Il d.lgs. 152/06 stabilisce che le disposizioni in materia di bonifica non si applicano all’abbandono dei rifiuti come disciplinato dalla parte quarta ditale decreto. Questo fenomeno illegale si verifica sempre più frequentemente, sia su aree pubbliche che private.
    ​Il documento propone una procedura di sicurezza per la gestione degli gli abbandoni impropri sul suolo di Rifiuti Contenenti Amianto (Rca) in matrice cementizia compatta ed in buono stato di conservazione, di modesta entità. Tale documento non prende in analisi, invece, i casi delle discariche abusive, ovvero aree di maggiore estensione in cui vengono ripetutamente ed usualmente abbandonati rifiuti con volumetrie importanti, che dovranno essere oggetto di apposito procedimento di bonifica ai sensi del d.lgs. 152/06. Per quando concerne gli abbandoni di piccole entità e saltuari, vengono proposte misure procedurali ed operative in grado di assicurare un elevato standard di sicurezza per i lavoratori coinvolti e per la tutela degli ambienti di vita limitrofi.

Cliccando su ognuno dei due titoli si viene reindirizzati alla pagina del sito Inail dalla quale è possibile consultare e scaricare gratuitamente il fact sheet.

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