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29 aprile 2024

Documenti

Interpello n. 1/2024: interpretazione delle normative sulla sorveglianza sanitaria nei luoghi di lavoro

Dopo un'assenza prolungata dal lavoro per motivi di salute, è necessaria la visita del Medico Competente solo per lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria

Interpello n. 1/2024: interpretazione delle normative sulla sorveglianza sanitaria nei luoghi di lavoro

Il recente Interpello n. 1/2024 della Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro ha fatto luce su un aspetto cruciale della sorveglianza sanitaria per i lavoratori in assenza per motivi di salute prolungata. In particolare, si è analizzato l'articolo 41 comma 2 lettera e-ter) del D.Lgs. n. 81/08, ponendo l'accento sulla necessità o meno di una visita medica prima del ritorno al lavoro.

L'Università degli Studi di Milano-Direzione Risorse Umane ha sollevato il quesito, chiedendo un'interpretazione chiara della legge riguardante la sorveglianza sanitaria post-assenza prolungata. La Commissione ha esaminato attentamente la questione e ha concluso che solo i lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria devono sottoporsi a una visita medica prima di riprendere le loro mansioni dopo un'assenza prolungata per motivi di salute.

L'interpello si concentra sull'interpretazione dell'articolo 41, comma 2, lettera e-ter) del D.Lgs. 81/08, che richiede una visita medica preventiva al ritorno al lavoro dopo un'assenza prolungata per motivi di salute. La domanda principale è se questa disposizione debba essere applicata a tutti i lavoratori o solamente a quelli soggetti a specifici rischi lavorativi e quindi sotto sorveglianza sanitaria.

Prima di tutto, è importante comprendere cosa significhi sorveglianza sanitaria. Secondo l'articolo 2 del D.Lgs. n. 81/08, si tratta di un insieme di atti medici volti a garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori in relazione al loro ambiente di lavoro e ai rischi professionali.

Il decreto stabilisce chiaramente gli obblighi del datore di lavoro in materia di sorveglianza sanitaria, inclusa la nomina di un medico competente e la valutazione della salute dei lavoratori in relazione ai rischi lavorativi.

L'interpretazione della Commissione si basa sull'analisi dell'articolo 41, che elenca i casi in cui la sorveglianza sanitaria è obbligatoria, compresa la visita medica preventiva dopo un'assenza prolungata per motivi di salute. La Commissione chiarisce che questa visita è richiesta solo per i lavoratori che ritornano alle loro mansioni precedenti, che comportano rischi specifici.

In conclusione, la Commissione stabilisce che la visita medica prevista dall'articolo 41, comma 2, lettera e-ter), si applica solo ai lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria per rischi lavorativi specifici associati alle loro mansioni.

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