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30 settembre 2025

Documenti

Interpello n. 1/2025: percorsi formativi in materia di sicurezza per i docenti delle scuole di ogni ordine e grado e delle Università

Sì al rischio basso per chi non è esposto nemmeno saltuariamente a classi di rischio superiori

Interpello n. 1/2025: percorsi formativi in materia di sicurezza per i docenti delle scuole di ogni ordine e grado e delle Università

L'Interpello n. 1/2025 della Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro risponde a una richiesta dell'Università degli Studi di Udine riguardo alla durata e ai contenuti dei corsi di formazione in materia di salute e sicurezza rivolti al personale docente delle scuole di ogni ordine e grado, per il quale l'Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 rimanda alla tabella codici ATECO 2007 la quale classifica il settore Istruzione (sezione P, codice 85) come attività a rischio medio, per il quale la formazione specifica è dunque della durata di almeno 8 ore.

L'Università chiede in particolare se, in deroga a quanto previsto dall'art. 37, comma 2 del D. Lgs. 81/2008 e dagli accordi Stato Regioni in vigore, il personale docente che svolge mansioni per le quali non si verifichi l'esposizione a rischio medio o alto può frequentare i corsi individuati per il rischio basso - fatto salvo che comunque i contenuti e la durata della formazione sono subordinati all'esito della valutazione dei rischi effettuata dal datore di lavorola.

La Commissione ha manifestato un parere positivo, confermando che il personale docente che, sulla base della valutazione dei rischi aziendali effettuata dal datore di lavoro, svolga attività lavorativa che non comporti, anche saltuariamente, un rischio medio o alto, può partecipare a corsi di formazione specifica in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro progettati per la categoria di rischio basso.

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