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La Commissione conferma l'obbligo di nomina di RLS per ogni unità produttiva. Il numero minimo è stabilito dall'art. 47 comma 7 del D.Lgs. 81/08
Con l'interpello numero 4/2023 la Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro ha risposto ad una istanza avanzata da COBAS - Lavoro Privato circa la nomina degli RLS nel caso in cui l’azienda abbia diverse unità produttive, dislocate in due regioni diverse e aventi tutte tra i trenta ed i cento dipendenti per ogni sede.
La Commissione, presieduta dalla dott.ssa Maria Teresa Palatucci, visti gli articoli n. 2, 12 e 47 del D.Lgs. 81/08, ritiene che la citata normativa stabilisca espressamente che in ogni azienda o unità produttiva, sia prevista l’elezione o la designazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. La stessa normativa, inoltre, precisa che il numero, le modalità di designazione o di elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonché il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l’espletamento delle loro funzioni, siano fissati in sede di contrattazione collettiva, fatto salvo, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 47, comma 7, un numero minimo di rappresentanti, da riferirsi comunque a ciascuna azienda o unità produttiva, a seconda del numero dei lavoratori impiegati.
Fai clic qui per scaricare il testo dell'Interpello n.4/2023.
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