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In attesa del nuovo Accordo Stato Regioni, la periodicità della formazione di aggiornamento del preposto deve essere di 2 oppure di 5 anni?
L'Interpello n. 6/2024 della Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro risponde a una richiesta del Consiglio nazionale degli ingegneri riguardo alla periodicità della formazione di aggiornamento dei preposti.
Il CNI chiede in particolare se, nonostante la perdurante mancata pubblicazione del nuovo Accordo Stato-Regioni, la tempistica degli aggiornamenti debba essere già considerata anticipata a 2 anni, come prescrive il comma 7-ter dell’art.37 d.lgs. n.81/2008, o se invece resti in vigore e valida l’indicazione contenuta nell’Accordo StatoRegioni del 2011, che prevede – all’interno dell’Allegato A – in capo al preposto un aggiornamento quinquennale.
La Commissione sottolinea che le novità introdotte dal comma 7-ter dell’articolo 37 del decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 siano subordinate all’adozione del nuovo Accordo e pertanto fino all'entrata in vigore dell'ASR l'aggiornamento della formazione per i preposti avrà cadenza quinquennale.
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