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In attesa del nuovo Accordo Stato Regioni, la periodicità della formazione di aggiornamento del preposto deve essere di 2 oppure di 5 anni?
L'Interpello n. 6/2024 della Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro risponde a una richiesta del Consiglio nazionale degli ingegneri riguardo alla periodicità della formazione di aggiornamento.
Il CNI chiede in particolare se , nonostante la perdurante mancata pubblicazione del nuovo Accordo Stato-Regioni, la tempistica degli aggiornamenti debba essere già considerata anticipata a 2 anni, come prescrive il comma 7-ter dell’art.37 d.lgs. n.81/2008, o sei invece resti in vigore e valida l’indicazione contenuta nell’Accordo StatoRegioni del 2011, che prevede – all’interno dell’Allegato A – in capo al preposto un aggiornamento quinquennale.
La Commissione sottolinea che le novità introdotte dal comma 7-ter dell’articolo 37 del decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 siano subordinate all’adozione del nuovo Accordo e pertanto fino all'entrata in vigore dell'ASR l'aggiornamento della formazione per i preposti avrà cadenza quinquennale.
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