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07 ottobre 2019

Documenti

Lavori in quota: misure di protezione collettiva sempre prioritarie, obbligatorie in alcune fattispecie

La risposta della Commissione interpelli al quesito di Federcoordinatori (Federazione Sindacale Italiana dei Tecnici e Coordinatori della Sicurezza)

Lavori in quota: misure di protezione collettiva sempre prioritarie, obbligatorie in alcune fattispecie

Con l'interpello numero 6/2019 la Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro ha risposto ad una istanza avanzata dalla Federazione Sindacale Italiana dei Tecnici e Coordinatori della Sicurezza (Federcoordinatori), la quale aveva posto alla Commissione un questito in merito alla priorità dell'adozione di misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale.
Nello specifico, Federcoordinatori rilevava una potenziale contraddizione tra l’art. 148 c.1 D.Lgs. 81/2008 e smi (Lavori speciali) "Prima di procedere alla esecuzione di lavori su lucernari, tetti, coperture e simili, fermo restando l'obbligo di predisporre misure di protezione collettiva, deve essere accertato che questi abbiano resistenza sufficiente per sostenere il peso degli operai e dei materiali di impiego" e l'art. 111 c.1 let. a) del medesimo Decreto (Obblighi del datore di lavoro nell'uso di attrezzature per lavori in quota) che recita "Il datore di lavoro, nei casi in cui i lavori temporanei in quota non possono essere eseguiti in condizioni di sicurezza e in condizioni ergonomiche adeguate a partire da un luogo adatto allo scopo, sceglie le attrezzature di lavoro più idonee a garantire e mantenere condizioni di lavoro sicure, in conformità ai seguenti criteri: a) priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale".

La Commissione, presieduta dalla dott.ssa Maria Teresa Palatucci, afferma che non sussiste alcun ”contrasto” tra gli articoli 148 e 111 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008.
L'obbligo di predisporre misure di protezione collettiva introdotto dall'art. 148 è infatti una disposizione speciale rispetto a quella generale di cui all’articolo 111 che disciplina i lavori in quota, e come tale prevalente rispetto ad essa nell’ambito delle fattispecie espressamente previste. Vige quindi l'obbligo di predisporre msiure di protezione collettiva prima di procedere all'esecuzione di lavori su lucernari, tetti, coperture e simili. Nel più generico ambito dei lavori in quota, invece, le misure di protezione collettiva non sono sempre obbligatorie ma comunque prioritarie rispetto a quelle individuali.

Fai clic qui per scaricare il testo dell'Interpello n.6/2019.

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