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24 giugno 2025

Documenti

Nota INL: limiti della mera fornitura rispetto all’esecuzione dei lavori

Approfondimento a cura Geom. Stefano Farina, Consigliere nazionale Aifos e Coordinatore della Sicurezza nei Cantieri

Nota INL: limiti della mera fornitura rispetto all’esecuzione dei lavori

In questo approfondimento cerchiamo di capire è la differenza tra esecuzione dei lavori e mera fornitura di calcestruzzo in cantiere.

La definizione di questa differenza risulta importante perché se parliamo di esecuzione, si rientra in tutti gli obblighi legati a

  • Predisposizione POS da parte dell’impresa,
  • Obbligo del possesso della Patente a Crediti,
  • Obblighi relativi alla verifica dell’ITP (Idoneità tecnico professionale di cui all’allegato XVII del D.Lgs. 81/2008) e dei disposti di cui all’articolo 90 comma 9,

mentre in caso di mera fornitura trova applicazione la Lettera circolare del 10/02/2011 prot. 15/SEGR/003328

In particolare l’INL, nella Nota 1753 di data 11 agosto 2020, precisa che per mera fornitura di calcestruzzo si intende la fattispecie in cui “i lavoratori della ditta fornitrice non partecipano alle operazioni di getto del conglomerato, e non manovrano il terminale in gomma della pompa o la benna o il secchione nel caso di scarico dalla betoniera”.

La nota chiarisce molto bene quali siano i limiti tra fornitura ed esecuzione, andando ad indicare che i lavoratori della ditta fornitrice si limitano a posizionare l’autobetoniera e la canaletta di distribuzione, o a direzionare - a distanza o da cabina - il braccio (ma non il terminale in gomma) della pompa per calcestruzzo o dell’autobetonpompa, ecc., a seconda della modalità di consegna.

I lavoratori della ditta esecutrice, invece, provvedono alla posa in opera dirigendo materialmente il getto del calcestruzzo, manovrando e posizionando la benna, il secchione o il terminale in gomma della pompa, in modo da garantire l’omogenea distribuzione del conglomerato durante la lavorazione, nel rispetto della regola dell’arte.

Pertanto, le materiali attività dei lavoratori della ditta esecutrice che eseguono i getti (conducendo, ad esempio, il terminale in gomma della pompa), si distinguono da quelle degli addetti alla conduzione di pompe per calcestruzzo, generalmente dipendenti della ditta fornitrice, che consistono nella manovra del braccio della pompa per calcestruzzo, o dell’autobetonpompa, per effettuare la consegna (scarico) del materiale.

La nota INL prosegue richiamando la Procedura approvata dalla Commissione Consultiva Permanente nel 2011 fornisce indicazioni in merito alle “informazioni da scambiarsi in materia di sicurezza dei lavoratori coinvolti nelle diverse fasi in cui si articola il rapporto fra il fornitore di calcestruzzo preconfezionato e l’impresa cliente” e “all’indirizzo che definisca le procedure finalizzate alla sicurezza dei lavoratori coinvolti, a partire dal momento in cui vi sia la richiesta di fornitura di calcestruzzo da parte dell’impresa edile, fino alla consegna del prodotto nel cantiere di destinazione”.

Ed infine viene evidenziato che in caso di fornitura e posa in opera del calcestruzzo, ovvero nel caso in cui i lavoratori della stessa azienda provvedono sia alla fornitura (consegna/scarico) del conglomerato sia alla sua posa in opera (esecuzione dei getti) effettuando entrambe le operazioni con le modalità sopra descritte, l’impresa si configura contemporaneamente come fornitrice ed esecutrice.

Nel primo caso la ditta che effettua la mera fornitura (impresa fornitrice) dovrà seguire la Procedura approvata dalla Commissione Consultiva Permanente nel 2011, e la ditta che esegue materialmente i getti (impresa esecutrice) dovrà aver redatto il POS di cui all’articolo 89, comma 1, lett. h) del d.lgs. n. 81/2008.

Nel secondo caso, l’unica impresa che effettua sia la fornitura che la posa in opera dovrà aver redatto il POS relativo alle lavorazioni della fase della posa in opera.

FAI CLIC QUI per consultare la Nota 1753 dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro.

 

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