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Approfondimento a cura di Antonino Sidoti, Consigliere Nazionale AiFOS e membro del Gruppo di Progetto AiFOS "Costruzioni"
Nell’analizzare le mie esperienze di Coordinatore nel rapporto con l’Amministratore di condominio, la prima riflessione è legata alla mancata consapevolezza di quest’ultimo, di ricoprire il ruolo di Committente quando si eseguono lavori edili negli spazi comuni condominiali con la presenza di più di un’impresa esecutrice.
A mio parere questa carenza è dovuta alla mancanza di adeguata formazione dell’Amministratore di condominio; seppur la riforma del 2012 abbia previsto che per svolgere il ruolo di Amministratore di condominio, oltre che ad avere almeno un diploma di scuola secondaria superiore, bisogna frequentare un corso di formazione iniziale di almeno 72 ore, nel percorso formativo, per come previsto dal D.M. – Ministero della Giustizia – n.140/2014, non si fa riferimento espressamente alla normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, pertanto il tema è spesso trattato in maniera superficiale o del tutto trascurato.
Peggio accade nei casi di esonero dalla formazione, per coloro che hanno già esercitato l’attività di Amministratore di condominio o che amministrino soltanto il condominio in cui abitano; ovviamente nessun amministratore, in questo caso, si pone il problema di affrontare il tema della conoscenza di tutti gli aspetti che può assumere il proprio ruolo.
Probabilmente sarebbe invece opportuno che venisse meglio sottolineata l’importanza e la responsabilità che l’Amministratore di condominio assume, non soltanto per gli atti amministrativi, contabili e fiscali ma anche come datore di lavoro o come committente. Da questa mancata conoscenza derivano le criticità riscontrate.
Dunque, la maggior parte degli Amministratori, a meno che non siano tecnici formati sul D. Lgs. 81/08, ignorano le responsabilità connesse alla propria figura, nello specifico di Committente, “scoprendola” molte volte nel momento in cui qualche impresa esecutrice chiede di conoscere il nome del Coordinatore.
Spesso infatti vengo nominato dall’Amministratore/Committente in fase di Esecuzione, non perché questi intenda adempiere al c.5 dell’art.90 del D.Lgs. 81/08 (il committente designa il coordinatore per l’esecuzione dei lavori anche nel caso in cui, dopo l’affidamento dei lavori a un’unica impresa, l’esecuzione dei lavori, o di parte di essi, sia affidata a più imprese) ma proprio perché, ignorando il Decreto, non immagina di dovere nominare il coordinatore.
In questi casi la professionalità mi impone di rivedere tutti gli atti stipulati, al fine aiutare l’Amministratore a “verificare l’idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi” in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, determinando, qualche volta, il fermo dei lavori fino alla presentazione di tutta la documentazione necessaria.
In genere ho avuto a che fare con Amministratori/Committenti che conoscono poco il D. Lgs. 81/08, dunque hanno avuto bisogno di essere accompagnati nella gestione di Cantieri temporanei o mobili ed hanno instaurato un rapporto di assoluta fiducia con il Coordinatore.
Altra casistica verificatasi è quando l’Amministratore/Committente è un tecnico che, ritenendosi talmente preparato da non dare la giusta rilevanza al ruolo del coordinatore, ha interferito con l’esecuzione dei lavori, influenzando, qualche volta, l’attività di coordinamento pur non avendone la qualifica; ovviamente per il Coordinatore non è proprio la situazione ideale, trovandosi a “lottare” non solo con le imprese esecutrici ma anche con colui per il quale è garante nella realizzazione dell’opera. In questi casi, se dovesse venir meno la reciproca stima e fiducia tra Committente e coordinatore, ritengo sia consigliabile rinunciare all’incarico.
Un’ultima considerazione da fare è quella per la situazione, non certo meno complicata di quelle prima analizzate, relativa all’area di cantiere che di fatto vede la presenza dei condomini. Non essendo i condomini, per ovvi motivi, formati, informati ed addestrati alla “convivenza” in ambito di cantiere, è necessaria una particolare attenzione anche nella delimitazione degli spazi, per eliminare o ridurre il più possibile le immaginabili interferenze, anche alla luce di una recente sentenza della Cassazione Penale (sezione IV, 22 marzo 2016, num.14775) che sottolinea come la normativa in materia di sicurezza sul lavoro si applichi per «garantire la sicurezza anche delle persone estranee che possono trovarsi occasionalmente nei luoghi di lavoro e, potenzialmente, nella situazione di pericolo».
Altre interferenze che qualche volta ho dovuto gestire, sono quelle presenti nei casi in cui l’Amministratore/Committente è anche Datore di Lavoro, per la presenza del portiere, ripresentandosi, purtroppo, la problematica già evidenziata: l’Amministratore non si riconosce nella figura di Datore di Lavoro, con tutte le conseguenze del caso relative alla mancata adozione del D.Lgs. 81/08.
Posso concludere che le mie sono state tutte esperienze positive, alcune più complesse di altre, ma che comunque mi hanno dato l’opportunità di svolgere pienamente il mio ruolo professionale aiutando l’Amministratore di condominio a prendere piena coscienza del ruolo in rapporto alla normativa sulla sicurezza sui luoghi di lavoro concretizzando, per quanto possibile, prevenzione, protezione e formazione.
AiFOS - Associazione Italiana Formatori ed Operatori della Sicurezza sul Lavoro
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